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11 Agosto 2021

Da seminterrato ad abitazione, quale permesso serve?

da seminterrato a abitazione permesso

Rieccoci al consueto appuntamento settimanale con la rassegna di sentenze in materia di edilizia e urbanistica, che dopo questa uscita di agosto ritroveremo poi con regolarità a settembre. Il tema di apertura riguarda i permessi necessari per trasformare un piano seminterrato in abitazione (recentemente avevamo visto anche il caso del cambio di destinazione da garage a civile abitazione).

Oltre a questo tema, in rassegna esaminiamo altri interessanti argomenti, tra cui:

  • Misura di salvaguardia urbanistica, intervento soggetto a SCIA: applicabilità
  • Divieto di costruzione a una certa distanza dagli argini dei corsi d’acqua demaniali, condono: diniego doveroso
  • Ordinanza di demolizione effettuata nei confronti del responsabile dell’abuso e non del proprietario, legittimità
  • Parcheggi obbligatori: esonero dal contributo di costruzione

Riportiamo in dettaglio tutte le sentenze, e segnaliamo che per chi si occupa di permessi di costruire, SCIA, sanatorie paesaggistiche, condoni edilizi e ambientali, potrebbe essere utile il volume Come sanare gli abusi edilizi di Nicola D’Angelo (Maggioli Editore), con casi concreti, formulario, giurisprudenza, tabelle e schemi esemplificativi.

Trasformazione piano seminterrato in abitazione: titolo edilizio necessario

TAR Campania, Salerno, sez. VI, sent. 19 luglio 2021, n. 4999

La trasformazione del piano seminterrato di una palazzina in civile abitazione richiede il permesso di costruire

Non è sufficiente la DIA ma è necessario il permesso di costruire per la trasformazione del piano seminterrato di una palazzina in civile abitazione.

Ed infatti, va considerato come da costante e condivisa giurisprudenza, che il cambio di destinazione d’uso da cantina-garage a civile abitazione, poiché comporta il passaggio da una categoria urbanistica ad un’altra, rientra tra gli interventi edilizi per i quali è necessario il rilascio del permesso di costruire” (T.A.R. Campania – Napoli, sez. III, 03/01/2020, n.31; cfr. Tar Liguria – Genova, sez. I, 26/07/2017, n. 682; Cassazione penale, sez. III, 05/04/2016, n.26455; Cassazione penale, sez. III, 05/04/2016, n. 26455).

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Misure salvaguardia urbanistica, intervento soggetto a SCIA

TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 23 luglio 2021, n. 1814

Le misure di salvaguardia urbanistica valgono anche per gli interventi soggetti a SCIA

Le misure di salvaguardia hanno la specifica funzione di evitare che, nelle more del procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione, le richieste dei privati, fondate su una pianificazione ritenuta non più attuale, finiscano per alterare la situazione di fatto e, quindi, per pregiudicare definitivamente gli obiettivi generali cui invece è finalizzata la programmazione urbanistica in itinere.

Esse scattano automaticamente dalla data di adozione del nuovo piano urbanistico – peraltro senza necessità che questo sia stato pubblicato e reso esecutivo (Cons. Stato, Sez. IV, 20 aprile 2016, n. 1558; Id., 30 novembre 2020, n. 7516) – e si applicano a tutti i titoli edilizi non perfezionatisi, ivi inclusi quelli che si formano sulla scorta delle sole dichiarazioni dei privati, ossia la DIA e – ora – la SCIA.

Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che le finalità proprie delle misure di salvaguardia «sussistono in modo del tutto identico anche nelle ipotesi normativamente previste di richieste di interventi edilizi realizzabili senza alcun titolo abilitativo, come avviene nel caso della DIA, con la conseguenza che anche detti interventi debbono in ogni caso essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici adottati» (Cons., Stato, sez. IV, 9 ottobre 2012, n. 5257; T.A.R. Bologna , Sez. I, 19 aprile 2017, n. 298; Cons. Stato, Sez. IV, 30 novembre 2020, n. 7516).

A quanto sopra consegue che non si può escludere l’assoggettamento dell’opera alle misure di salvaguardia né per il sol fatto che queste siano state oggetto di SCIA né per la circostanza che i lavori fossero già stati iniziati. Ciò che rileva, in termini di operatività temporale delle misure di salvaguardia è unicamente il mancato perfezionamento del titolo edilizio alla data di adozione del P.G.T., dunque, con riferimento alla SCIA, il mancato decorso del termine di trenta giorni dalla sua presentazione, a prescindere dall’intervenuto inizio dei lavori, il quale non ha alcuna capacità di consolidare la segnalazione.

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Distanza dagli argini dei corsi d’acqua demaniali, divieto di costruzione

Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 21 luglio 2021, n. 5493

Il divieto di costruzione ad una certa distanza dagli argini dei corsi d’acqua demaniali, imposto dall’art. 96, lett. f), del r.d. 523/1904, ha carattere assoluto ed inderogabile, così da rendere legittimo e doveroso il diniego di rilascio di una concessione edilizia in sanatoria

Il divieto di costruzione ad una certa distanza dagli argini dei corsi d’acqua demaniali, imposto dall’art. 96, lett. f), del r.d. 523/1904, ha carattere assoluto ed inderogabile, così da rendere il diniego di rilascio di una concessione edilizia in sanatoria, relativamente ad un fabbricato realizzato all’interno della fascia di servitù idraulica oltre che legittimo, finanche doveroso; esso è infatti informato alla ragione pubblicistica di consentire non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il loro libero deflusso (cfr. Cass. civ., Sez. un., 30 luglio 2009 n. 17784; Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2011, n. 3781; id., 12 febbraio 2010, n. 772; nonché sez. V, 26 marzo 2009, n. 1814).

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Ordinanza di demolizione al responsabile dell’abuso e non al proprietario, legittimità

TAR Umbria, sez. I, sent. 22 luglio 2021, n. 579

È legittima l’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive effettuata nei confronti del responsabile dell’abuso e non del proprietario dell’immobile

La giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito la legittimità dell’ordine di demolizione notificato solo al responsabile materiale dell’abuso edilizio e non anche al proprietario; «ai sensi dell’art. 7, comma 3, l. n. 47/1985, è legittima l’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive effettuata nei confronti del responsabile dell’abuso e non del proprietario dell’immobile, in quanto la norma si riferisce esclusivamente all’uno e non all’altro, per l’evidente ragione di ancorare l’attività riparatoria all’effettivo autore dell’illecito» (C.d.S., sez. II, 9 ottobre 2020, n. 6003; cfr. C.d.S., sez. II, 9 ottobre 2020, n. 6012; C.d.S., sez. V, 27 aprile 2012, n. 2450).

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Parcheggi obbligatori, esonero contributo di costruzione

TAR Puglia, Bari, sez. III, sent. 21 luglio 2021, n. 1253

La realizzazione dei parcheggi obbligatori, nella misura richiesta dalla legge, è esonerata dall’onere di pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione

L’art. 9 legge n. 122/1989 ha introdotto il regime di gratuità per i parcheggi pertinenziali alle singole unità immobiliari, stabilendo al comma 2 (nell’originaria formulazione) che l’esecuzione delle relative opere è soggetta ad autorizzazione gratuita.

Difatti, l’art. 11, comma 1 legge n. 122/1989, equipara i parcheggi pertinenziali alle opere di urbanizzazione anche per quel che riguarda la gratuità del titolo edilizio, richiamando l’art. 9, comma 1, lett. f) legge n. 10/1977 (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 9.10.2014, n. 942; T.A.R. Molise, Campobasso, Sez. I, 8.4.2016, n. 175).

Allo stato attuale, pertanto, si deve ritenere che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 11, comma 1 legge n. 122/1989 e dell’art. 17, comma 3, lett. c) d.p.r. n. 380/2001 (subentrato all’abrogato art. 9, comma 1, lett. f) legge n. 10/1977), la realizzazione dei parcheggi obbligatori, nella misura richiesta dalla legge, è esonerata dall’onere di pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione.

Trattandosi, infatti, di opere pertinenziali, i parcheggi non determinano un aggravamento del carico urbanistico, in guisa che non costituiscono opere rilevanti ai fini degli standard urbanistici e, pertanto, devono essere esonerati dal pagamento dei contributi urbanistici. Sul punto, infatti, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “la legge n. 122/1989, nell’innovare la disciplina dei parcheggi, all’art. 11, comma 1, equipara i parcheggi pertinenziali alle opere di urbanizzazione anche per quel che riguarda la gratuità del titolo edilizio (ex multis, T.A.R. Bari, Sez. III, 14.11.2019, n. 1494).

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In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Foto: iStock/alabn

Fonte: EdilTecnico

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