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30 Luglio 2024

Da ANCE un riepilogo sulle novità della Legge Salva-Casa

Il Decreto-Legge n. 69 del 29 maggio 2024, conosciuto come Salva-Casa, è stato convertito in legge il 24 luglio 2024 (Legge n. 105), con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 2024.

Nel corso dell’esame in Parlamento per la conversione in legge sono state approvate più proposte emendative che hanno modificato il testo del Decreto e cambiato articoli del TUE.

Il decreto è stato definitivamente approvato in Parlamento il 24 luglio 2024.

Riportiamo di seguito un breve riassunto su cosa cambia. Le informazioni riportate in questo articolo sono contenute nella nota sintetica di aggiornamento sulle novità introdotte in sede parlamentare a cura di ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili.

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Edilizia libera

L’articolo 6, comma 1, lettere b-bis e b-ter del DPR 380/2001 è stato modificato per includere l’installazione di Vetrate Panoramiche Scorrevoli (VEPA) in regime di edilizia libera, anche su logge rientranti all’interno dell’edificio o di porticati, salvo quelli con diritti di uso pubblico o situati su fronti esterni prospicienti aree pubbliche.

Sono ammesse in regime di edilizia libera l’installazione di tende da sole, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, purché non creino spazi stabilmente chiusi e siano in armonia con l’architettura esistente.

Stato legittimo

Le modifiche all’articolo 9-bis del DPR 380/2001 permettono di dimostrare lo stato legittimo di un immobile utilizzando l’ultimo titolo edilizio che ha interessato l’intero immobile, o tramite la regolarizzazione di varianti ante 1977 con pagamento dell’oblazione. Altre modalità includono i titoli rilasciati per accertamento di conformità e il pagamento di sanzioni pecuniarie.

In caso di irreperibilità del titolo edilizio, lo stato legittimo può essere dimostrato tramite informazioni catastali, riprese fotografiche, estratti cartografici o documenti d’archivio.

Cambio di destinazione d’uso

Con la riformulazione dell’articolo 23-ter del DPR 380/2001, sono consentiti cambi di destinazione d’uso per singole unità immobiliari, sia con sia senza opere, nel rispetto delle normative di settore e delle condizioni previste dagli strumenti urbanistici.

I cambi di uso di interi immobili all’interno della stessa categoria funzionale sono sempre consentiti, salvo diverse disposizioni regionali.

Per i cambi d’uso senza opere è sempre necessaria la presentazione della SCIA, mentre per quelli con opere è richiesto il titolo edilizio appropriato.

Tolleranze costruttive ed esecutive

L’articolo 34-bis del DPR 380/2001 interessa le tolleranze costruttive, parametrate sulla superficie utile dell’unità immobiliare. Dopo il Salva-Casa, le tolleranze variano dal 2% al 6% in base alla superficie.

Le tolleranze del 2% sono applicabili anche alle misure minime in materia di distanze e requisiti igienico-sanitari.

Per le unità immobiliari in zone sismiche, è necessaria l’attestazione di conformità alle Norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell’intervento.

Accertamento conformità per difformità parziali

Con il nuovo articolo 36-bis viene introdotta una nuova procedura per l’accertamento di conformità in sanatoria, eliminando il requisito della doppia conformità. È sufficiente dimostrare la conformità urbanistica attuale e la conformità edilizia all’epoca della realizzazione.

Il rilascio del permesso di costruire o della SCIA in sanatoria può essere subordinato all’esecuzione di interventi necessari per il rispetto delle normative tecniche di sicurezza.

Per gli immobili vincolati, è possibile richiedere un parere vincolante per la compatibilità paesaggistica.

Nuovi requisiti igienico-sanitari

Il Decreto-Legge Salva-Casa introduce la possibilità di derogare i requisiti igienico-sanitari: per i locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 metri, fino al limite massimo di 2,40
metri
; per alloggi monostanza, per una persona, con una superficie minima, comprensiva di servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per due persone, inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati.

Questa deroga, valida in attesa della ridefinizione dei requisiti, è concessa se il progetto rispetta l’adattabilità e migliora le condizioni igienico-sanitarie degli edifici.

I locali devono essere situati in edifici soggetti a recupero edilizio o presentare un progetto di ristrutturazione che garantisca idonee condizioni igienico-sanitarie.

Alienazione immobili abusivi e proventi sanzioni

Con il nuovo articolo 31 del DPR 380/2001 viene introdotta una nuova procedura per la vendita di immobili con opere abusive. Se non contrastano con interessi rilevanti, il Comune può procedere all’alienazione del bene, subordinando il contratto alla rimozione delle opere abusive.

Le entrate derivanti dall’alienazione di immobili abusivi e dalle oblazioni per l’accertamento di conformità devono essere destinate dai Comuni per un terzo alla demolizione di opere abusive, al completamento di opere pubbliche incompiute, alla rigenerazione urbana e al consolidamento di immobili per prevenzione del rischio idrogeologico.

Strutture amovibili temporanee Covid-19

Prevista la possibilità di mantenere le strutture amovibili realizzate durante il Covid-19 anche oltre 180 giorni previa CILA, se:sono rispettate le prescrizioni urbanistiche comunali e le normative di settore; le strutture sono utilizzate solo per finalità: sanitarie, assistenziali o educative (non sono dunque compresi i dehors realizzati da bar e ristoranti); viene dimostrata la perdurante necessità di utilizzo.

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Fonte: EdilTecnico

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