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14 Aprile 2023

Crediti da Bonus Edilizi: cosa ci si può pagare?

Risponde l'Esperta

La nostra esperta Lisa De Simone risponde alle domande poste dagli utenti sulle detrazioni fiscali in edilizia.

Il quesito analizzato questa settimana è il seguente: “Mi è stato comunicato il credito d’imposta spettante per l’acquisto di batterie per l’accumulo. Il credito d’imposta può essere solo compensato verticalmente con IRPEF da una persona fisica? Non può essere compensato con altre imposte come TARI/TASI, contributi, ecc. ?”.

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Il quesito di questa settimana è quanto mai di attualità visto che la questione dell’utilizzo in compensazione de crediti fiscali è stato oggetto di dibattito nel corso dell’esame della legge di conversione del decreto 11/2023, dibattito che ha portato all’introduzione di un nuovo articolo 2-quater, che fornisce un’interpretazione autentica sull’applicabilità dell’istituto cosiddetto della “compensazione orizzontale” ovvero della possibilità riconosciuta al contribuente di compensare debiti e crediti nei confronti di enti diversi.

Una compensazione ad ampio raggio che però è prevista esclusivamente quando si tratta di crediti che rientrano nell’elenco normativo, o per i quali la possibilità di utilizzo in compensazione è espressamente indicata dalle disposizioni che hanno istituito il credito.

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Compensazione e norme di legge

Le regole per la compensazione sono contenute nel comma 1 dell’art. 17 del d.lgs 241/1997. Il testo prevede che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, anche con crediti risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche relative alle stesse imposte.

L’articolo 17 elenca crediti e i debiti relativi a:

  • imposte sui redditi, addizionali e ritenute alla fonte e imposte riscosse mediante versamento diretto;
  • IVA;
  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA;
  • IRAP;
  • imposta sulle transazioni finanziarie;
  • contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  • contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
  • premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • interessi previsti in caso di pagamento rateale delle imposte;
  • entrate individuate con decreti ministeriali;
  • credito d’imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche;
  • somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell’incremento all’addizionale comunale debbono riversare all’INPS;
  • tasse sulle concessioni governative;
  • tasse scolastiche.

Con l’approvazione del modello F24, nel marzo 2000, la possibilità di compensazione è stata estesa anche ad altre voci, ad esempio le sanzioni tributarie. Per quel che riguarda i tributi locali, invece, la possibilità di compensazione è stata poi espressamente prevista dall’articolo 1, comma 167, della legge 296/2006.

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Versamenti INPS e interpretazione autentica

Successivamente i Comuni hanno previsto la possibilità di saldare non solo l’IMU ma anche TARI, utilizzando appunto i crediti IRPEF, tramite modello F24, mentre l’Agenzia delle entrate, nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione fiscale a partire dal 2007 aveva già chiarito che “Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze” e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito che risultano dalla dichiarazione non solo per ridurre l’IRPEF ma anche “per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi”.

Chiarito quindi che la compensazione può essere fatta ad ampio raggio, anche relativamente ai versamenti contributivi. Proprio su questa base nel corso degli anni vari enti privati hanno comunicato agli iscritti questa possibilità, come fatto tra l’altro da INARCASSA anche relativamente ai crediti da Superbonus.

Nel caso dell’INPS, invece, sono stati presentati ricorsi proprio contro la possibilità di compensazione con questi ultimi crediti, e alcune sentenze (Tribunale di Milano nn. 2207/2021 e 7823/2022) hanno dato ragione all’INPS.

Di qui l’intervento chiarificatore del Parlamento. Con l’articolo 2-bis introdotto al decreto 11/2023 è stato infatti chiarito che l’articolo 17 del D.lgs 241/1997 in materia di compensazione “si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impostori diversi, specificando espressamente che la disposizione si applica anche ai crediti da Superbonus.

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Bonus accumulo e uso in dichiarazione

La compensazione ad ampio raggio, però, come abbiamo visto, deve seguire le regole del D.lgs 241/1997, ovvero essere relativa i tributi elencati nell’art. 17 o fare espressamente riferimento a queste norme. Ebbene il credito d’imposta per i sistemi d’accumulo non prevede la possibilità di compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs 241/1997.

Nel decreto ministeriale 6 maggio 2022 “Definizione delle modalità attuative del credito d’imposta relativo alle spese sostenute per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili”, si precisa infatti che il credito d’imposta riconosciuto “è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi”.

Quindi il bonus per l’accumulo può essere utilizzato solo per ridurre l’IRPEF o le altre imposte che scaturiscono dalla dichiarazione, ad esempio la cedolare secca o altre l’imposta sostitutiva per il regime forfettario. Non può invece essere utilizzato per compensare tributi diversi, come IMU e TARI, né per i versamenti contributivi.

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Foto:iStock.com/erhui1979

Fonte: EdilTecnico

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