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24 Novembre 2020

Coronavirus e titoli edilizi, proroghe dai permessi di costruire alla SCIA

Manca ancora la conversione in legge, che avverrà entro il 6 dicembre 2020, ma il decreto n. 125/2020 (recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020“) è stato già approvato in prima lettura dall’Aula del Senato l’11 novembre 2020, e dopo la discussione generale svoltasi nella seduta della Camera dei Deputati del 20 novembre, è all’ordine del giorno nella seduta del 24 novembre.

Quali atti atti amministrativi in ambito edilizio ne sono toccati? Vediamolo in dettaglio.

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Coronavirus e titoli edilizi, proroghe dai permessi di costruire alla SCIA

Nel testo che è stato approvato dal Senato, è stato introdotto l’articolo 3-bis Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza” che reca, tra l’altro, la proroga degli effetti di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati.

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Quali amministrativi sono prorogati?

Rientrano nel campo di applicazione:
– le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA);
– le segnalazioni certificate di agibilità;
– le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali comunque denominate;
– il ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

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E il DURC?

Il DURC non è contemplato, e rimane assoggettato alla disciplina ordinaria.

Va ricordato che l’art. 1, comma 1175, della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), ha disposto che, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale siano subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti.

Il D.M. 30 gennaio 2015, richiamato dal citato comma 2, reca la disciplina relativa al DURC.

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Sempre in materia di DURC, rimane fermo quanto previsto dall’art. 10, comma 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale“, convertito dalla legge 11 settembre n.120.

La proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva – DURC, già stabilita dal citato art. 103, comma 2, non è applicabile quando sia richiesto di produrre il DURC – oppure di dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva – ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo decreto-legge n. 76.

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Foto: iStock/tommaso79

Fonte: EdilTecnico

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