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4 Giugno 2021

Copertura terrazzo, sì al muretto ma col rispetto delle distanze

Questa settimana apriamo la rassegna di sentenze settimanale con questo tema: copertura terrazzo, sì al muretto ma col rispetto delle distanze, cuccia del cane e pollaio, serve permesso di costruire? Gazebo con copertura in malta cementizia, serve permesso di costruire?

Abuso edilizio su suolo demaniale, la demolizione è obbligatoria? Pergotenda, non serve permesso di costruire.

Vediamo le sentenze in dettaglio, ma se vuoi utilizzare al meglio gli spazi esterni con pergolati, tettoie, gazebo e altri elementi di arredo, evitando errori e sanzioni, consigliamo la guida Interventi edilizi per le opere precarie e arredi da esterni, che elenca con chiarezza i titoli edilizi necessari insieme a immagini ed esempi utili.

Copertura terrazzo, sì al muretto ma col rispetto delle distanze

TAR Toscana, sez. III, sent. 19 maggio 2021, n. 738

La copertura e la chiusura di una terrazza integra un intervento di nuova costruzione, con obbligo di rispetto delle distanze minime tra edifici

Secondo la giurisprudenza, la copertura e la chiusura di una terrazza, con impiego, peraltro, anche di muratura, integra un intervento di nuova costruzione, che comporta la irreversibile trasformazione del territorio ed è perciò soggetta all’obbligo di rispetto delle distanze minime tra edifici (cfr. arg. ex T.A.R. Toscana, sez. III, 7 febbraio 2020, n. 175; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 2 luglio 2018, n. 646; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 7 febbraio 2018, n. 793).

In particolare, “ai fini dell’applicazione della normativa codicistica e regolamentare in materia di distanze tra edifici, per nuova costruzione si deve intendere non solo la realizzazione ex novo di un fabbricato ma anche qualsiasi modificazione nella volumetria di un fabbricato precedente che ne comporti l’aumento della sagoma d’ingombro, direttamente incidendo sulla situazione degli spazi tra gli edifici esistenti, e ciò anche indipendentemente dalla realizzazione o meno di una maggiore volumetria e/o dall’utilizzabilità della stessa a fini abitativi; in particolare la sopraelevazione deve essere considerata come nuova costruzione e può essere di conseguenza eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 25 ottobre 2019, n. 7289; Id., sez. IV, 28 novembre 2018, n. 6738).

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Cuccia del cane e pollaio, serve permesso di costruire?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 18 maggio 2021, n. 1251

Non serve il permesso di costruire per la realizzazione di un modesto pollaio e della cuccia del cane

Come affermato in passato dalla giurisprudenza (TAR Molise, sez. I, sent. 13 marzo 2015, n. 93), “Non è necessario il permesso di costruire per la realizzazione del pollaio se si tratta di opera di modesta entità, accessoria rispetto all’abitazione principale, non avente una propria autonomia funzionale e non dotato di un proprio significativo impatto volumetrico”.

Del resto, nel “Glossario unico delle opere edilizie realizzabili in regime di attività libera”, ex art. 1 del D. M. Infrastrutture e Trasporti del 2/03/2018 (“Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera”), è prevista, appunto nell’allegato 1, la categoria di opere di edilizia libera, ex art. 6, comma 1, lett. e quinquies del T. U. dell’Edilizia, rappresentato dalle aree ludiche senza fini di lucro e dagli “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”, nella quale categoria è compresa, al punto 47, la “installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento” di “ricovero per animali domestici e da cortile, voliera ed assimilata, con relativa recinzione”.

Pertanto, rientra nell’attività edilizia libera la realizzazione di un “pollaio con struttura in legno e lamiera grecata di circa mt. 4.70 x mt. 1.95 x h. 2.46”.

Quanto sopra osservato, per il pollaio, può estendersi, analogamente, alla baracca adibita a cuccia per cani, di dimensioni assai contenute (mt. 3,30 x 2,60 x h 1,92), la quale condivide, con il primo, il segnalato carattere pertinenziale, rispetto all’ambito edilizio in cui si colloca.

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Gazebo con copertura in malta cementizia, serve permesso di costruire?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 21 maggio 2021, n. 1273

Il gazebo con copertura in malta cementizia richiede il permesso di costruire

Il gazebo viene definito in termini di “struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili, che può essere realizzato sia come struttura temporanea, sia in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi” (da Tar Salerno, 29.3.2021, n. 797; conf. Tar Salerno, 15.4.2021, n.921).

La copertura in malta cementizia di un gazebo di pianta quadrata, con struttura in scatolari metallici, esclude che la conformazione del manufatto possieda i requisiti di “struttura leggera”, non in grado di incidere in modo significativo sullo stato dei luoghi, rendendosi necessario il permesso di costruire.

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Abuso edilizio su suolo demaniale, la demolizione è obbligatoria?

TAR Piemonte, sez. II, sent. 19 maggio 2021, n. 501

Una volta accertata la realizzazione di interventi abusivi su suoli demaniali, deriva, quale unica ed esclusiva conseguenza, la demolizione a spese del responsabile

L’art. 35 del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce che qualora sia accertata la realizzazione “1. (…) di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo. (…)

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 23, comma 01, eseguiti in assenza di segnalazione di inizio attività, ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa”.

La norma non lascia all’ente locale alcun spazio per valutazioni discrezionali, per cui, una volta accertata la realizzazione di interventi abusivi su suoli demaniali, da ciò deriva, quale unica ed esclusiva conseguenza, la demolizione a spese del responsabile. Non esistono, in merito, ipotesi alternative alla riduzione in pristino dei luoghi, risultando essa preordinata a evitare l’indebito utilizzo del bene demaniale, per cui, nei casi di edificazione “contra legem”, non occorre alcun accertamento ulteriore e occorre verificare solo che trattasi di suolo di proprietà pubblica e che nessun titolo è stato rilasciato (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5.10.2020, n. 4266; T.A.R, Liguria, Sez. I, 5.6.2014, n. 873).

A fronte del potere-dovere di procedere alla repressione degli abusi edilizi commessi su suolo demaniale ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 380/2001 e considerato il particolare rigore della norma, è necessario che l’amministrazione accerti, con particolare scrupolo, la proprietà pubblica del suolo su cui insistono le opere oggetto del procedimento repressivo, al fine di non colpire con la massima sanzione ediliziademolizione e riduzione in pristino – un bene che potrebbe, in assenza di chiari riscontri, appartenere al privato.

La stessa giurisprudenza ha delineato l’intensità dell’onere probatorio gravante sull’ente locale che voglia procedere alla demolizione di un’opera abusiva insistente su un suolo della cui natura, pubblica o privata, si controverta, precisando come a tal fine sia necessario disporre di una “prova certa ed incontrovertibile in ordine alla proprietà pubblica del sedime”, senza la quale “il Comune non può avere il potere di reprimere opere di privati su di una base giuridica la cui applicabilità nel caso di specie non è comprovata dall’ente locale, al quale incombe al riguardo l’onere dimostrativo” (Cons. Stato, Sez. VI, 23.4.2018, n. 2451).

Correlato: Conformità edilizia, i casi particolari in cui utilizzare documentazione alternativa

Pergotenda, non serve permesso di costruire.

TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 18 maggio 2021, n. 5846

Non serve il permesso di costruire per una pergotenda

Non serve il permesso di costruire per una pergotenda ritraibile, non tamponata e dunque aperta sui lati, la cui la struttura è composta da 6 pali verticali, 3 travi principali orizzontali e 7 travi secondarie; ciò in quanto l’elemento principale è rappresentato dalla tenda ritraibile, volta alla migliore fruizione dello spazio esterno, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici; la struttura, inoltre, non avendo rilevanza edilizia, non modifica la destinazione d’uso né determina incremento di superficie e volumetria.

Non essendo necessario il permesso di costruire, detto manufatto non è soggetto a misura demolitoria in assenza del suddetto titolo edilizio (cfr. Cons. Stato, VI, n.2743 del 2018).

In collaborazione con: www.studiolegalepetrulli.it

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Foto: iStock/Pekic

Fonte: EdilTecnico

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