Con l’approvazione del disegno di legge per la conversione del decreto Semplificazioni Fiscali – DL 73/2022 – cade il muro temporale che non permetteva, alle banche e alle società appartenenti ad un gruppo bancario, di avvalersi della possibilità di cedere ai correntisti (clienti professionali con partita IVA) i crediti derivanti da Bonus Edilizi, acquisiti e comunicati all’Agenzia delle Entrate prima del 1° maggio 2022.
La cessione ai correntisti con partita IVA è stata introdotta da un emendamento al DL Aiuti – Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito nella legge n. 91 del 2022 – e riguarda tutti i crediti, compresi quelli derivanti da cessioni effettuate prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni >> Lisa De Simone approfondisce il tema qui <<
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Con l’approvazione del DDL Semplificazioni Fiscali viene abrogato il comma 3 dell’articolo 57 del DL Aiuti e c’è il via libera alla nuove regole sulla cessione del credito che dovrebbero alleggerire gli istituti bancari dal carico di crediti accumulati.
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Riapertura cessione del credito retroattiva: stop ai dubbi interpretativi
Ricordiamo che con la riapertura della cessione crediti verso i correntisti con partita IVA, era sorto il dubbio sul periodo di validità delle nuove regole >> ne abbiamo parlato meglio qui <<
Con l’approvazione del DDL, i dubbi vengono meno. All’articolo 40-quater (Modifiche alla disciplina dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale e della cessione del credito d’imposta o dello sconto in fattura) del DDL Semplificazioni Fiscali si legge:
Al fine di semplificare l’erogazione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, spettanti ai sensi dell’articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni relative alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura, il comma 3-ter dell’articolo 2 e il comma 3 dell’articolo 57 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022 sono abrogati.
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Resta il divieto di ulteriori cessioni per il correntista
Ricapitolando, le regole introdotte dal DL Aiuti prevedono per le banche, ovvero le società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d’Italia, la cessione a favore dei clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, anche prima che sia esaurito il numero di cessioni possibile.
L’articolo 57, comma 3, del decreto legge n. 50 precisava che le nuove norme in materia di cedibilità del credito si applicavano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. Ma con l’abrogazione dello stesso comma viene meno il limite temporale e la possibilità viene estesa anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate prima di questa data.
Tuttavia va ricordato che il divieto di operare ulteriori cessioni resta valido per il correntista cessionario del credito.
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Cosa contiene il decreto Semplificazioni Fiscali
Il 2 agosto 2022, il Senato ha approvato il decreto Semplificazioni che in seguito alle modifiche apportate, si compone di 61 articoli, raggruppati in tre titoli:
- Titolo I – disposizioni in materia di semplificazioni fiscali;
- Titolo II – procedure di incasso e pagamento presso la Tesoreria dello Stato, oltre a disposizioni in materia economico-finanziaria e sociale;
- Titolo III – misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro.
Con il provvedimento viene anche:
- ridefinito il nuovo calendario fiscale;
- prevista una semplificazione dei contratti di locazione a canone concordato;
- introdotta la possibilità di vendita diretta, su proposta del debitore, di immobili privi di rendita catastale (fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane).
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