Il Presidente del Consiglio Mario Draghi il 12 ottobre – a soli 3 giorni dall’obbligo di possesso di Green Pass sul luogo di lavoro (anche negli studi professionali e per i liberi professionisti) che scatta venerdì 15 – ha firmato il dpcm con le modalità di controllo del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo.
Il decreto (>> qui il testo firmato e bollinato, con tutti gli allegati) ha l’obiettivo di fornire ai datori di lavoro (pubblici e privati) gli strumenti che consentano una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi, sempre nel rispetto della privacy. In via d’urgenza, il Garante della Privacy ha dato infatti rapidamente il suo via libera, perché, come si legge nel comunicato che introduce il parere, lo schema di decreto “tiene conto delle interlocuzioni con l’Ufficio del Garante al fine di assicurare, nel rispetto della libertà di scelta in ambito vaccinale, sia il corretto adempimento degli obblighi di verifica da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, sia il rispetto della disciplina di protezione dei dati personali e della disciplina di settore, europea e nazionale (…)”.
Green Pass in studi professionali e cantieri, le criticità
Ovviamente le nuove regole si applicano anche ai cantieri edili e agli studi professionali, anche se in questi casi si aggiungono livelli di complessità che non sono trattati nello specifico dal decreto e che probabilmente andranno chiariti ulteriormente. Ad esempio, per quanto riguarda gli studi professionali, è già stata rilevata la criticità dell’accesso libero dei clienti, che non sono tenuti a possedere il Green Pass (>> ne abbiamo parlato in questo articolo).
Inoltre, in uno studio senza personale dipendente, ma composto ad esempio da più professionisti associati, non è possibile individuare il “datore di lavoro” a cui la normativa fa riferimento. L’indicazione, in questo caso, come sottolineato anche dal CNF, è quella di individuare e nominare i soggetti responsabili dell’adempimento degli obblighi introdotti.
Per quanto riguarda i cantieri invece la criticità maggiore è data dalla pluralità di soggetti che vi operano, non sempre dipendenti di un’unica impresa. In questo caso, la presenza di diverse imprese e di lavoratori autonomi può rendere più complessi i controlli e la programmazione dei turni di lavoro. Ad ogni modo quello che risulta chiaro è che tutti gli operatori devono essere in possesso del Green Pass per l’accesso all’area di cantiere, e su questo non ci sono dubbi.
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L’abbiamo presentata in questo articolo
Controllo Green Pass, modalità
Nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il nuovo dpcm, ogni azienda o studio professionale è autonomo nell’organizzare i controlli, e potrà definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione. Andranno comunque individuati con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni.
Oltre all’app ufficiale VerificaC19, saranno rese disponibili per i datori di lavoro specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni (sono illustrate nel dettaglio negli allegati al decreto). Tali verifiche potranno avvenire attraverso:
- l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze o della temperatura;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;
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La raccomandazione è quella di prevedere che i controlli del Green Pass siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, ma è comunque opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o assembramenti all’ingresso.
Specifichiamo che la mancata applicazione delle nuove disposizioni, e il mancato controllo del Green Pass, fanno rischiare al responsabile una sanzione amministrativa che va da 400 a 1000 euro.
Controllo Green Pass in anticipo
C’è la possibilità – e questo potrebbe risultare utile soprattutto nel caso dei cantieri, in cui spesso c’è la necessità di programmare i turni di lavoro – di verificare il Green Pass in anticipo rispetto all’accesso al luogo di lavoro (ma solo fino a 48 ore prima, in quanto 48 ore è il tempo massimo di validità del test antigenico rapido che permette di ottenere il certificato verde in caso non si sia vaccinati).
Silenzio possesso
Confindustria, nella sua nota di commento alle novità sul Green Pass sui luoghi di lavoro, parla inoltre di “silenzio possesso” e specifica che: “il lavoratore che nulla comunichi preventivamente (una volta che l’impresa abbia stabilito con quale anticipo tale comunicazione vada effettuata, a seconda delle esigenze aziendali) si dovrà presumere essere in possesso della certificazione verde, con assunzione della relativa responsabilità, in caso di comportamento non conforme”.
Soggetti sprovvisti di Green Pass
Le FAQ pubblicate dal Governo chiariscono i dubbi su alcuni casi specifici per chi non è in possesso del Green Pass. Vediamoli.
Gli esenti
I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente un apposito “QR code” (ancora in corso di predisposizione). Questi soggetti non potranno essere soggetti ad alcun controllo.
Soggetti in attesa del Green Pass
Per i soggetti ancora in attesa del rilascio di Green Pass sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi e dai medici di medicina generale.
Soggetti sprovvisti di Green Pass “per scelta”
Il lavoratore sprovvisto di Green Pass è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione della Certificazione Verde. Nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione (comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta).
Se il soggetto sprovvisto di certificazione accede comunque al luogo di lavoro, il datore di lavoro dovrà effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa (dai 600 ai 1500 euro, oltre alle sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore).
Consigliamo:
Questa guida operativa con strumenti utili per la gestione del rischio nelle attività commerciali, nelle aziende e nei cantieri (aggiornata al decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021 – estensione obbligo Green Pass). Sono inclusi documenti in word editabili: check list, esempi di protocolli precompilati, procedure, istruzioni, segnaletica e schede per integrare il POS e il PSC:
Sul tema consigliamo anche:
E il volume Sistema di Gestione COVID-19, uno strumento nato per assicurare la corretta gestione del rischio legato alla diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro, in tutti i settori di attività.
Il testo è stato sviluppato seguendo la struttura ISO dell’ultima revisione delle norme (quali la 9001, la 14001 e la 45001), alle quali può integrarsi, ma risulta al contempo autonomo e completo: può quindi essere adottato sia da aziende già certificate, sia da aziende che non hanno ancora sviluppato un sistema di gestione ISO.
Sistema di gestione Covid-19
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Il Sistema di Gestione COVID-19 nasce dall’idea di fornire alle aziende un utile strumento – una sorta di cassetta degli attrezzi – che assicuri la corretta gestione del rischio legato alla diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.
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Immagine: iStock/portishead1