Le recenti modifiche normative legate all’emergenza COVID -19 hanno introdotto delle nuove condizioni, nell’ambito del codice dei contratti pubblici, che interessano sia le procedure e l’entità dell’anticipazione contrattuale da corrispondere agli affidatari di contratti pubblici, sia i pagamenti in corso d’opera (s.a.l.).
Vediamo in dettaglio cosa è cambiato alla luce delle ultime integrazioni normative, ovvero la legge 77/2020 e la legge 120/2020.
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Contratti pubblici: nuove norme per le anticipazioni e i pagamenti
L’erogazione dell’anticipazione
Il d.L. 34/2020 entrato in vigore il 19 maggio 2020 e la successiva legge di conversione n. 77/2020 recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” entrata in vigore il 18 luglio 2020 definiscono, all’articolo 207 della stessa legge, la nuova percentuale di anticipazione che modifica il comma 18 dell’articolo 35 del codice.
La norma in questione si applica a tutte le procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati successivamente alla data del 19 maggio 2020 (entrata in vigore del decreto legge 34) e fino al 30 giugno 2021 e prevede che l’importo di anticipazione da corrispondere agli affidatari di lavori, servizi e forniture può essere incrementato fino al 30 per cento compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
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A tale proposito la Circolare 12 agosto 2020, n. 112 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiarisce che la facoltà introdotta, in via transitoria fino al 31 dicembre 2021, dall’articolo 207, comma 1 del d.L. 34/2020 convertito in legge 77/2020, si applica sia alle procedure avviate con pubblicazione di bando o avviso ovvero per le quali siano stati trasmessi gli inviti a presentare offerta, qualora non siano scaduti i relativi termini, che a quelle indette a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge (19 maggio 2020) e fino al 30 giugno 2021.
Il comma 2 dello stesso articolo 207 della legge 77/2020 estende la previsione anche “al di fuori dei casi previsti dal comma 1” e quindi l’applicazione della norma deve intendersi riferita non solo alle procedure di cui al d.lgs. 50/2016 ma più generalmente a tutti i contratti in corso di esecuzione, anche stipulati all’esito di procedura selettiva svolta sulla base di normativa anteriore o comunque diversa da quella del codice.
Ne consegue che l’incremento dell’anticipazione dal 20 al 30 per cento deve essere applicato (sempre fino al 30 giugno 2021) anche in favore degli appaltatori che abbiano già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. In tutti questi casi l’appaltatore potrà richiedere l’erogazione e la stazione appaltante avrà facoltà di concedere o l’intera anticipazione pari al 30 per cento, se non già versata oppure la differenza tra l’importo già versato all’appaltatore e la restante somma necessaria a raggiungere la quota del 30 per cento.
In tutti i casi l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo di recupero dell’anticipazione e fermo restando che l’importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della prestazione.
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I pagamenti e le verifiche antimafia
Ai fini delle verifiche antimafia e per i protocolli di legalità propedeutiche ai pagamenti dei corrispettivi da parte delle pubbliche amministrazioni agli operatori economici l’articolo 3, comma 1 della legge 120/2020 prescrive, fino al 31 dicembre 2021, che qualora il rilascio della documentazione richiesta alle banche dati di riferimento (articolo 96 del d.lgs. n. 1/2011) non sia immediatamente conseguente alla consultazione si procede all’erogazione tempestiva dei benefici economici richiesti e dovuti agli operatori.
Sempre fino al 31 dicembre 2021 (articolo 3, comma 2 della legge 120/2020), per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria (immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia) che consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.
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Liquidazione anticipata dei s.a.l.
Sempre fino al 31 luglio 2021, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, lettera a) della legge 120/2020, per i lavori in corso di esecuzione dalla data del 18 luglio 2020, il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giornidall’adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall’emissione del certificato di cui al secondo periodo.
In merito alle risorse da utilizzare per le misure di sicurezza integrative rese necessarie dall’emergenza COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell’intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’asta, i maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento e prevenzione (di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35).
Il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamentosuccessivo all’approvazione dell’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi. Da rilevare che l’imputazione degli oneri di tutti gli oneri della sicurezza (così come per i lavori) all’interno dello stato di avanzamento viene fatta per le opere e gli approntamenti effettivamente eseguiti alla data di chiusura del s.a.l. (sia per le misure ordinarie che per quelle straordinarie legate al COVID-19 o alle lavorazioni ordinarie dell’appalto) in osservanza della progressiva liquidazione del corrispettivo sulla base dell’eseguito.
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