Con l’entrata in vigore il 15 dicembre 2021, del Decreto Legislativo n.199 dell’8 novembre 2021, che attua la Direttiva UE 11/12/2018, n. 2001 (detta RED II), vengono introdotte nuove disposizioni in materia di fonti rinnovabili e costruzioni nuove o soggette a ristrutturazioni rilevanti.
Con il Decreto viene incrementata al 60% (sale rispetto al precedente 50%) la copertura da fonti rinnovabili dei consumi energetici. Si tratta di una percentuale valida per gli edifici privati, il cui raggiungimento diventa obbligatorio dopo 180 giorni dalla data di entrata in vigore, ovvero dal 13 giugno 2022.
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Per gli edifici pubblici la quota da soddisfare è pari al 65%.
Ciò significa che, a partire dal 13 giugno 2022, l’obbligo entrerà in vigore per tutti i titoli abilitativi presentati, pertanto entro giugno 2022 sono aggiornate le disposizioni regionali o comunali in attuazione delle novità normative.
Il D.Lgs. 199/2021 legifera in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050. Al suo interno sono contenute disposizioni anche sulle procedure da attuare e i titoli abilitativi validi per l’installazione degli impianti negli edifici.
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Cosa si intende per edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante o edificio di nuova costruzione?
Le definizioni sono contenute nel D.Lgs 28 del 2011. Un edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante rientra nelle seguenti categorie:
- edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;
- edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.
Per edificio di nuova costruzione si intende:
• edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs 28 del 2011.
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A quali consumi si fa riferimento?
È all’art.26 del D.Lgs. 199/2021 che si parla di obbligo di utilizzo dell’energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.
L’obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili, per gli edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni rilevanti di edifici esistenti, almeno per il 60% (65% per gli edifici pubblici) riguarda la copertura dei consumi:
- di calore,
- di elettricità e
- per il raffrescamento.
All’allegato III del D.Lgs. 199/2021 (Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti) viene precisato che gli edifici in questione sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
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Quali sono gli edifici esonerati dall’obbligo
Ci sono categorie esonerate dall’obbligo e sono:
- edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, purché’ il teleriscaldamento copra l’intero fabbisogno di energia termica per il riscaldamento e/o il teleraffrescamento;
- edifici destinati a soddisfare esigenze temporanee e comunque da rimuovere entro 24 mesi dalla data della fine dei lavori di costruzione (l’indicazione di temporaneità dell’edificio e i termini per la rimozione devono essere espressamente contenuti nel pertinente titolo abilitativo alla costruzione);
- edifici pubblici messi a disposizione di corpi armati se gli adempimenti risultano incompatibili con la loro natura e destinazione d’uso.
Al momento risultano esclusi dall’obbligo anche uffici, ospedali ed edifici commerciali, tuttavia a decorrere dal 1° gennaio 2024, gli obblighi verranno rideterminati con cadenza quinquennale ed è probabile che venga valutata l’estensione degli stessi agli edifici sottoposti a una ristrutturazione importante di primo livello, nonché alle categorie di edifici appartenenti a tali categorie con superficie utile superiore a 10.000 metri quadri, anche se non sottoposti a ristrutturazione.
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Regole sui pannelli solari o fotovoltaici
L’allegato III del D.Lgs.199/2021 detta anche regole sui pannelli solari termici o fotovoltaici che nel caso in cui siano disposti su tetti a falda, devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.
Nel caso di tetti piani, la quota massima, riferita all’asse mediano dei moduli o dei collettori, deve risultare non superiore all’altezza minima della balaustra perimetrale. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale, l’altezza massima dei moduli o dei collettori rispetto al piano non deve superare i 30 cm.
Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell’obbligo.
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