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9 Agosto 2023

Condominio e diritto di accesso documentale ai titoli edilizi: due recenti sentenze

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La materia del diritto di accesso documentale difensivo ex artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 è di interesse anche per gli operatori del mondo dell’edilizia.

Per questo riteniamo opportuno segnalare due recenti sentenze che consentono di chiarire alcuni aspetti dell’operatività di tale forma di trasparenza e/o di tutela nel caso in cui sia il condominio ad avanzare istanza.

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La regola generale è stata ribadita dal TAR Liguria, sez. II, nella sent. 7 luglio 2023, n. 705, in cui è stato ricordato che “in materia di condominio negli edifici, la giurisprudenza ammette costantemente il diritto del condominio ad accedere alle pratiche edilizie concernenti il fabbricato condominiale (cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 27/3/2023, n. 1890; id., 9/3/2023, n. 1540; id., 14/2/2023, n. 1006; id., 10/11/2022, n. 6953, ove la precisazione che “il diritto di accesso può essere esercitato anche e indipendentemente dalla pendenza di un giudizio – tra l’altro, la conoscenza degli atti può essere strumentale proprio alla valutazione circa opportunità e convenienza della sua instaurazione – e dalla circostanza che in tale ipotetico giudizio la documentazione richiesta sarebbe acquisibile nel contesto della relativa istruttoria”) e, reciprocamente, il diritto del singolo condòmino ad ottenere copia dei titoli edilizi e paesaggistici richiesti dal condominio (T.A.R. Liguria, I, 11.1.2019, n. 15)”.

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I giudici genovesi si sono, poi, soffermati su alcuni principi generali che è bene tenere presente:

  • la legge generale sul procedimento amministrativo riconosce a tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi (art. 22, comma 1, L. n. 241/1990);
  • l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa (art. 22 comma 2 L. 241/1990), sicché i casi di esclusione specificamente previsti dal successivo art. 24 costituiscono altrettante tassative eccezioni alla regola;
  • dunque, all’amministrazione non è affatto richiesto di operare un “contemperamento” degli interessi, bensì soltanto di verificare: 1) la sussistenza, in capo all’istante, di un interesse diretto concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso; 2) l’insussistenza di uno dei casi tassativi di sottrazione all’accesso, tenuto conto che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (art. 24 comma 7), con la precisazione che il diritto di accesso ai titoli abilitativi edilizi rilasciati in un’area vicina o contigua a quella di proprietà prescinde da ogni sindacato in ordine alla fondatezza della pretesa sottostante all’accesso (così, già vent’anni prima della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241/1990, l’art. 31 comma 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come sostituito dall’art. 10 della legge 6/8/1967, n. 765, “Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali, della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto”);
  • per quanto concerne in particolare la “situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” di cui all’art. 22, comma 1, lett. b), della Legge n. 241/1990, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita, la relativa disciplina non condiziona l’esercizio del relativo diritto alla titolarità di una posizione giuridica tutelata in modo pieno dall’ordinamento, essendo sufficiente il collegamento con una situazione giuridicamente riconosciuta anche in misura attenuata, sicché la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti oggetto dell’accesso abbiano cagionato o siano idonei a cagionare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla attuale lesione di una posizione giuridica (cfr., ex multis, Cons. Stato Sez. II, 21/10/2020, n. 6370; id., V, 1/8/2017, n. 3831; id., III, 19.2.2016, n. 696).

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Il TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sent. 20 luglio 2023, n. 1059, ha ricordato che tale diritto è riconosciuto come fondamentale presidio a salvaguardia delle esigenze di tutela dei soggetti destinatari dell’azione amministrativa nonché come strumento essenziale al perseguimento della trasparenza e dell’imparzialità nella pubblica amministrazione. In particolare:

  • ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), della cit. Legge n. 241/1990, sono titolari del diritto di accesso coloro che hanno “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, ossia coloro ai quali gli atti o i documenti richiesti si riferiscono direttamente o indirettamente, e comunque solo laddove se ne possano avvalere per tutelare una posizione giuridicamente rilevante;
  • è pertanto onere, per il richiedente, di fornire adeguata motivazione dell’istanza, dalla quale devono emergere senza ambiguità ed incertezze i presupposti di cui si è detto, in modo da consentire all’amministrazione di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni di legge per l’ostensione, al fine di verificare il collegamento tra l’interesse e i documenti richiesti, non potendosi pretendere che sia l’amministrazione a doversi fare parte diligente per individuare, con apposita istruttoria, le eventuali ragioni fondanti l’istanza medesima (cfr. ex multis, Consiglio di Stato Sez. V del 14 settembre 2017 ).

Nel caso specifico valutato dai giudici catanzaresi, si era dinanzi ad una istanza di accesso ad un titolo edilizio rilasciato ad un condomino presentata dall’amministratore del condominio del tutto genericamente motivata, essendovi presente un unico riferimento a non meglio specificati “motivi personali”, da cui non poteva emerge in alcun modo (neppure implicitamente) l’interesse sotteso all’ostensione degli atti richiesti: di conseguenza, secondo il TAR, si era dinanzi ad una istanza viziata da genericità della motivazione (alla quale, peraltro, l’ufficio tecnico non aveva mai dato riscontro).

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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Immagine: iStock/Goodboy Picture Company

Fonte: EdilTecnico

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