Il disegno di legge della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 detta DL Concorrenza arriverà in Senato lunedì 30 maggio 2022 e il voto è atteso in giornata.
Il Servizio Studi del Senato ha raccolto nel dossier una serie di schede di lettura che sintetizzano il contenuto del provvedimento normativo le cui finalità, elencate all’articolo 1, sono quelle di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l’accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi pubblici e di potenziare la tutela dell’ambiente, il diritto alla salute dei cittadini e la tutela dei consumatori.
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Il DL Concorrenza sta facendo molto parlare di sé perché regolamenta la delega per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici che interessa le concessioni demaniali marittime.
Inoltre, il provvedimento ha uno stretto legame con l’attuazione del PNRR, vediamo in che modo.
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Concessioni demaniali marittime
Il DL Concorrenza, nello specifico l’articolo 2, è stato oggetto negli scorsi giorni di scontro tra le forze di maggioranza tanto da bloccare il DDL e mettere sul piatto il voto di fiducia al Governo, oltre a far vacillare l’applicazione del PNRR.
Come riportato nell’articolo estratto dal volume Concessioni demaniali marittime, di Stefano Bertuzzi, Gianluca Cottarelli e Céline Cusumano, edito da Maggioli Editore, le peculiarità proprie del sistema italiano delle concessioni demaniali marittime hanno fatto sì che, a differenza di altri contesti, il ricorso a meccanismi selettivi di affidamento dei beni demaniali sia stato per lungo tempo escluso nel nostro ordinamento dal mercato nazionale, al fine di privilegiare la stabilità dei rapporti concessori aventi ad oggetto il diritto di sfruttamento, per finalità turistico-ricreative, del demanio marittimo e lacuale.
Così, nell’ambito di una normativa nazionale che ha disciplinato un sistema non concorrenziale di scelta dei gestori dei beni demaniali marittimi, il legislatore italiano ha dovuto confrontarsi con uno dei testi normativi più importanti e, al tempo stesso, più controversi del diritto europeo: la Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Bolkestein o Direttiva Servizi).
Ne è derivata una querelle tra lo Stato italiano e le istituzioni comunitarie in relazione alla corretta individuazione delle procedure di assegnazione dei beni demaniali marittimi, in grado di conciliare gli obblighi di trasparenza e parità di trattamento postulati dall’Unione europea con le peculiarità proprie della disciplina dettata nell’ordinamento interno.
Dopo un lungo tira e molla su una questione tanto controversa si è trovato un accordo sulla data, confermata al 31 dicembre 2023, entro cui mettere a bando le spiagge e la proroga di un anno fino al 31 dicembre 2024 in caso di contenziosi.
Raggiunto anche un accordo sugli indennizzi da corrispondere ai concessionari perdenti di gara, ma per poterli quantificare si attendono decreti da presentare entro sei mesi dall’entrata in vigore della norma.
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DL Concorrenza e PNRR
All’interno del Dossier del Centro Studi questo nesso viene sottolineato in quanto il PNRR considera la tutela e la promozione della concorrenza come fattori essenziali per favorire l’efficienza e la crescita economica e per garantire la ripresa dopo la pandemia, nonché una maggiore giustizia sociale. Questo perché la concorrenza è idonea ad abbassare i prezzi e ad aumentare la qualità dei beni e dei servizi.
Inoltre, il PNRR pone come traguardo l’entrata in vigore della legge annuale sulla
concorrenza 2021 per la fine del 2022 e il Governo ha assunto l’impegno di realizzare la cadenza annuale, essendo tale legge “essenziale per rivedere in via continuativa lo stato della legislazione al fine di verificare se permangano vincoli normativi al gioco competitivo e all’efficiente funzionamento dei mercati, tenendo conto del quadro socioeconomico. Una prima serie di misure in materia concorrenziale sarà prevista dalla legge per il mercato e la concorrenza per il 2021, mentre altre verranno considerate nelle leggi annuali per gli anni successivi”.
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