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5 Luglio 2022

Comunicazione Entrate cessione crediti energia: le istruzioni

comunicazione Entrate cessione crediti energia

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare (n. 13 del 13 maggio 2022) contenete chiarimenti sull’applicazione dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica relativi al primo e al secondo trimestre 2022, per imprese “energivore” e “non energivore” > ne abbiamo parlato meglio in questo articolo <

A seguire, con il provvedimento n.253445 del 30 giugno 2022, Entrate è intervenuta per disciplinare le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.

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Con il provvedimento viene precisato che i crediti di imposta energia sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Vediamo nel dettaglio le date da tenere presente per effettuare la comunicazione di cessione crediti energia alle Entrate e le istruzioni da seguire.

Leggi anche: Calcolo credito imposta energia e gas: un tool Excel di verifica requisiti per il consumo aziendale

Date e istruzioni

La cessione crediti energia potrà essere comunicata all’agenzia delle Entrate dal 7 luglio 2022 al 21 dicembre 2022, attraverso il modello, le istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche allegate al provvedimento, esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Se non è richiesto il visto di conformità, la comunicazione della cessione è inviata dal beneficiario del credito d’imposta (cedente), direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni (articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e ss.mm.ii.).

Entrate poi precisa che per ciascun credito d’imposta, il beneficiario (cedente) può inviare una sola comunicazione di cessione, per l’intero ammontare del credito stesso. Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che le precedenti comunicazioni non siano state annullate.

Le disposizioni sono applicabili ai seguenti crediti d’imposta:

  • CODICE 7720 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre
    2022), di cui all’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;
  • CODICE 7721 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre
    2022), di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17;
  • CODICE 7722 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale
    (primo trimestre 2022), di cui all’articolo 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;
  • CODICE 7723 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale
    (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17;
  • CODICE 7724 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
  • CODICE 7725 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 4 del decreto-legge 21
    marzo 2022, n. 21;
  • CODICE 7726 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività
    agricola e della pesca (primo trimestre 2022), di cui all’articolo 18 del decreto-legge 1°
    marzo 2022, n. 17.

>> Scarica il modello Entrate <<

>> Scarica le istruzioni per la compilazione del modello Entrate <<

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Foto:iStock.com/ipuwadol

Fonte: EdilTecnico

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