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1 Aprile 2021

Computo metrico Superbonus, ecco quale prezzario usare

Come regolarsi per la congruità dei prezzi ai fini dell’asseverazione per il Superbonus considerando che ci sono a disposizione due prezzari pubblici diversi? E per l’asseverazione delle parcelle professionali quali criteri seguire?

Sono due delle domande del Consiglio nazionale degli ingegneri alle quali ha risposto in via ufficiale la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del DM 28/02/2017 n. 58. Le indicazioni sciolgono tutti i dubbi.

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Computo metrico Superbonus, ecco quale prezzario usare

Il dubbio sull’uso dei prezzari

Per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali è specificatamente richiesta la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, intesa come rispetto dei massimali di costo introdotti dal D.M. 6 agosto 2020 (“Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”).

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L’Allegato “A” al decreto prescrive al punto 13.1 che la documentazione che deve essere predisposta dal tecnico abilitato comprenda l’asseverazione sul rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in base al quale i costi per tipologia di intervento devono essere inferiori o uguali ai prezzi riportati nei prezzari Regionali (o delle province autonome) territorialmente competenti.

In alternativa il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui Prezzi informativi dell’edilizia edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile.

Sulla base di queste indicazioni il dubbio è riferito all’obbligo di utilizzare sempre i prezzari locali e solo in mancanza di riferimenti specifici alle singole voci i prezzari DEI, oppure la dizione “in alternativa” consente al progettista di usare gli uni o gli altri a proprio giudizio?

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Possibilità di scelta

Al quesito la Commissione ha risposto che il computo metrico estimativo può essere redatto utilizzando, di volta in volta, le voci dei due prezzari ammessi all’utilizzo, nel presupposto che il tecnico incaricato scelga sempre la voce di prezzo tecnicamente pertinente con l’effettiva lavorazione da effettuare, che può essere presente in una dei due prezziari indistintamente. Tale affermazione è suffragata anche dal fatto che il Decreto Requisiti Tecnici non prevede alla lettera “A” del punto 13 dell’allegato una specifica priorità tra i due prezziari ammessi.

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Onorari professionali legati ai singoli interventi

L’altro quesito riguarda invece gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, che non possono superare i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016.

Considerando che gli Allegati “1” e “2” al D.M. Requisiti delle asseverazioni, riportano i moduli “tipo” delle asseverazioni nei quali compaiono sempre e soltanto i riferimenti sui costi dei lavori, e non c’è traccia di dove debbano essere inseriti ed esplicitati gli oneri per le prestazioni professionali, come regolarsi considerando che sui moduli vengono richiesti i costi per ogni singolo intervento (o per ogni tipologia), mentre le prestazioni professionali sono da considerare nella loro interezza e non sono frazionabili per singolo intervento?

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La soluzione è nel modello da compilare online sul sito ENEA: gli onorari relativi alle prestazioni professionali dovranno essere suddivisi tra i vari tipi di intervento.

Nella sua risposta la Commissione evidenzia infatti che nel modello presente nel portale ENEA, nella voce “ammontare complessivo delle spese” vanno inseriti tutti i costi, compreso anche quello relativo alle asseverazioni, in coerenza con il dettato del comma 15 dell’art. 119 del D.L. 34/2020.

A tal proposito, al fine di facilitare gli utenti, nei relativi campi del portale prima citato, è stata inserita un’apposita lunetta esplicativa che chiarisce le spese da inserire, tra cui gli oneri professionali. Di conseguenza gli onorari relativi alle prestazioni professionali dovranno essere suddivisi tra i vari tipi di intervento, e nel caso di appartenenza alla stessa categoria di opere (edili, impiantistiche termotecniche, impiantistiche elettriche) gli onorari corrispondenti potranno essere suddivisi proporzionalmente all’importo dei lavori dei singoli interventi.

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Fonte: EdilTecnico

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