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10 Marzo 2022

Compensazione caro materiali: ok agli aiuti a lavori terminati ma con atto di collaudo non approvato

compensazione caro materiali collaudo

ANAC chiarisce che per poter richiedere gli aiuti a supporto dell’aumento dei materiali, previsti dal Decreto Sostegni Bis, l’impresa appaltatrice ha tempo fino al collaudo dell’opera.

Ricordiamo che le misure di sostegno sono state introdotte con il Decreto Sostegni-Bis (Legge 106/2021) con l’obiettivo di calmierare la crescita continua dei prezzi delle materie prime in edilizia. Ne abbiamo parlato in maniera più approfondita in >questo articolo<

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Per capire meglio, analizziamo nel dettaglio il chiarimento ANAC rilasciato con il parere 63/2022 che prende in esame il caso di un impresa appaltatrice che pur avendo terminato i lavori non disponeva, al momento dell’entrata in vigore delle misure di sostegno, dell’approvazione da parte della stazione appaltante degli atti di collaudo.

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Le posizioni dell’appaltatore e della stazione appaltante

Il caso oggetto di analisi da parte dell’ANAC, riguarda un appalto per interventi di riqualificazione degli impianti elettrici primari, del quadro elettrico di bassa tensione e del locale gruppo elettrogeno concesso in comodato d’uso gratuito.

Si legge nella delibera n. 63 dell’8 febbraio 2022, che l’appaltatore ha avanzato una richiesta di compensazione così come previsto dal Decreto Sostegni Bis, istanza che è stata respinta dalla stazione appaltante in quanto a suo dire alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n.73/2021, il contratto risultava concluso a tutti gli
effetti di legge.

L’appaltatore non essendo d’accordo, con quanto motivato dalla stazione appaltante, ha ripresentato l’istanza di compensazione specificando che il certificato di regolare esecuzione riveste carattere provvisorio e che non essendo intervenuto un provvedimento di approvazione del predetto certificato da parte della stazione appaltante, alla data di entrata in vigore della L n. 106/2021, il contratto doveva ritenersi ancora in corso.

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Attenzione all’approvazione dell’atto di collaudo

L’ANAC, alla luce dei fatti, conferma le ragioni dell’appaltatore precisando che il momento conclusivo del procedimento di esecuzione dei lavori pubblici e del connesso rapporto contrattuale, può essere individuato nell’approvazione, da parte della stazione appaltante, degli atti di collaudo o, nei casi in cui è previsto, del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Pertanto il collaudo è da considerarsi definitivo dopo espressa approvazione. Inoltre, si legge nella delibera: “Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.”

Dopo tali considerazioni, l’ANAC ritiene che la stazione appaltante debba riconoscere all’appaltatore la misura di sostegno (prevista dall’art. 1-septies del DL 73/2021, conv. in L n. 106/2021) qualora con ci sia stata l’approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori al momento dell’entrata in vigore della predetta legge.

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Chi può godere degli aiuti

Con l’approvazione del decreto con la rilevazione dell’aumento dei prezzi gli appaltatori possono presentare istanza di compensazione così come previsto dalla legge 23/07/2021, n. 106, in sede di conversione con modificazioni al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 all’art. 1-septies.

La determinazione della compensazione avviene applicando alla quantità dei singoli materiali, impiegati nelle lavorazioni, le variazioni rilevate dal decreto ministeriale.

Ricordiamo che è stata emessa una circolare del MIMS che fornisce le indicazioni sulla procedura da seguire per riconoscere le compensazioni alle imprese di costruzioni > qui tutti i dettagli <

Ogni Stazione Appaltante potrà provvedere alla compensazione utilizzando:

  • fino al 50% delle risorse accantonate per gli imprevisti nel quadro economico di ogni intervento;
  • le somme derivanti dai ribassi d’asta per cui non sia prevista un’altra destinazione;
  • le somme residue relative ad altri interventi ultimati, di competenza della stessa Stazione Appaltante, per i quali siano stati eseguiti il collaudo ed emanati i certificati di regolare esecuzione.

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Foto:iStock.com/Iurii Garmash

Fonte: EdilTecnico

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