Il credito d’imposta derivante dal Superbonus in che modo può essere utilizzato?
Il dubbio è stato posto da un contribuente alla Posta di Fisco Oggi. Nella risposta vengono citati i riferimenti normativi e gli ultimi interpelli che hanno fornito indicazioni sul tema.
Vediamo, quindi, nel dettaglio per il pagamento di quali imposte, il contribuente che riceve un credito d’imposta derivante da Superbonus può utilizzarlo in compensazione.
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Nella risposta al contribuente, inevitabilmente viene citato il Provvedimento dell’8 agosto 2020, che pur essendo stato modificato da provvedimenti successivi, resta un riferimento in quanto con lo stesso state definite: le regole per esercitare le opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito, le modalità con le quali i soggetti che acquisiscono i crediti possono utilizzare il relativo importo.
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Imposte, tasse e contributi che possono essere pagati
La Circolare delle Entrate n. 24/2020 specifica quali sono le imposte, le tasse e i contributi, che possono essere pagati con i crediti utilizzabili in compensazione, ovvero:
- imposte sui redditi,
- Iva,
- lrap,
- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa,
- contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori dei lavori,
- premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
- tasse sulle concessioni governative,
- tasse scolastiche,
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva,
- somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell’incremento all’addizionale comunale debbono riversare all’Inps.
Al contribuente viene ricordato e specificato che i cessionari e i fornitori destinatari dei crediti d’imposta derivanti dagli interventi che danno diritto al Superbonus, o da quelli elencati nel secondo comma dell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020, possono utilizzare gli stessi crediti esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997.
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
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Per ulteriori chiarimenti, al contribuente viene segnalata anche la risposta all’interpello n. 435 del 25 agosto 2022 avente per oggetto: Compensazione – Utilizzo di crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 – Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Entrate precisa che è possibile “compensare i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 – acquisiti a mezzo di “cessione del credito” – con tutte le entrate, il cui versamento per il tramite del modello F24 è previsto, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali, che richiamano le modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997”.
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