Bonus | Cessione del corrispondente credito d’imposta o opzione per lo sconto in fattura
– Acquisizione dell’asseverazione dei requisiti tecnici, dell’attestazione sulla congruità delle spese sostenute e del visto di conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per l’accesso ai bonus.
– Comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate anche tramite i soggetti che hanno rilasciato il visto di conformità, di esercizio dell’opzione per la cessione/sconto in fattura.
– Messa a disposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, sia nel cassetto fiscale del cedente che di quello del cessionario (o del fornitore che ha praticato lo sconto), dell’importo del credito d’imposta spettante.
– Accettazione, sempre con modalità telematiche, del credito d’imposta da parte del cessionario o del fornitore che ha praticato lo sconto.
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– Utilizzo del credito d’imposta da parte del cessionario/fornitore in compensazione tramite modello F24 in 5 quote annuali costanti*, oppure cessione del medesimo credito d’imposta ad altri soggetti comprese banche ed intermediari finanziari.
(* La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi, né chiesta a rimborso).
> Per ulteriori istruzioni e chiarimenti: Istruzioni per Bonus edilizia, sconto o cessione credito
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