Blog

31 Marzo 2025

Collegamento lastrico solare in uso esclusivo con l’appartamento sottostante: è realizzabile?

L’art. 1122 c.c. stabilisce alcune regole fondamentali riguardo alle opere che un singolo condomino può eseguire sulla propria proprietà esclusiva, introducendo limiti e obblighi.

Tale articolo è dispositivo e può essere modificato da regolamenti condominiali. Se una clausola del regolamento non prevede divieti particolari, il condomino ha il diritto di realizzare opere sulla sua proprietà esclusiva, purché queste rispettino le disposizioni generali del codice civile. Qualsiasi decisione dell’assemblea che imponga divieti arbitrari sull’uso della proprietà esclusiva sarà considerata illegittima.

Naturalmente le opere realizzate dal singolo condomino non devono provocare danni alle parti comuni, cioè non devono compromettere la stabilità del fabbricato, alterare la destinazione delle parti comuni, sottrarre dell’uso comune e paritario degli altri condomini un bene condominiale.

Del resto è possibile che un condomino voglia realizzare un accesso dall’appartamento sottostante al lastrico solare ad uso esclusivo, con conseguente taglio della struttura e successiva disponibilità di un accesso diretto. Si ricorda che il lastrico solare, anche quando è in uso esclusivo di un singolo condomino, mantiene la sua funzione primaria di copertura per gli appartamenti sottostanti.

Per questa ragione, l’assemblea condominiale conserva poteri deliberativi riguardo a interventi di riparazione, ricostruzione e sostituzione degli elementi strutturali del lastrico solare o della terrazza a livello.

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Consigliamo la lettura del volume

FORMATO CARTACEO

Le responsabilità dell’amministratore di condominio

Amministrare un condominio comporta una serie di responsabilità e obblighi legali che richiedono competenza e aggiornamento costante. Questo manuale, aggiornato alle più recenti normative, rappresenta uno strumento indispensabile per gli amministratori di condominio, i consulenti legali e i professionisti del settore. Attraverso un’analisi approfondita delle disposizioni legislative e della giurisprudenza, il volume offre soluzioni operative per affrontare le problematiche quotidiane e prevenire controversie. Dalla gestione economica alla sicurezza degli edifici, passando per gli adempimenti fiscali e le responsabilità civili e penali, ogni argomento è trattato con chiarezza e completezza.Un supporto pratico e autorevole per operare con consapevolezza e professionalità nel complesso mondo del condominio.Giuseppe BordolliMediatore e docente in corsi di formazione per le professioni immobiliari, è esperto di Diritto immobiliare con pluriennale esperienza in attività di consulenza per amministrazioni condominiali e società di intermediazione immobiliare. È collaboratore del Quotidiano condominio 24 ore, di Diritto.it e di varie riviste di diritto immobiliare. Autore di numerose pubblicazioni in materia.

 

Giuseppe Bordolli | 2025

Indice

Collegamento con il sottostante appartamento

La Cassazione ha stabilito che un condomino che detiene l’uso esclusivo del lastrico di copertura dell’edificio e che è proprietario dell’appartamento situato direttamente sotto di esso può effettuare lavori per collegare i due spazi, come il taglio delle travi e la creazione di un’apertura nel solaio.

La vicenda esaminata dalla Suprema Corte prendeva l’avvio quando un condomino realizzava un’apertura nel soffitto del suo appartamento, al fine di accedere direttamente al sovrastante lastrico solare in suo uso esclusivo, con funzione di copertura di parte del fabbricato; per consentire uno stabile collegamento tra l’alloggio e lastrico solare, l’apertura (dalle dimensioni poi accertate e comunque incontestate di circa 6 mq (mt. 3,75 x 1.6) veniva protetta con una “bussola in vetro”.

Il Tribunale rigettava la domanda di un condomino che riteneva illecita la modifica apportata dal convenuto. Il giudice rilevava che la funzione di copertura del lastrico solare era garantita dalla bussola installata, escludendo quindi la lesione dei diritti condominiali. Successivamente la Corte d’Appello decideva diversamente, condannando il convenuto alla rimozione dell’apertura fatta nella copertura dello stabile.

Il giudice di secondo grado evidenziava che il convenuto era intervenuto sulle strutture comuni senza ottenere alcuna autorizzazione. In ogni caso notava che per praticare l’apertura di circa 6 metri quadrati nel tetto-lastrico solare per accedere direttamente al suo appartamento, il convenuto aveva tagliato alcune travi del tetto sottostante, creando potenziali rischi per la stabilità del fabbricato. La Corte ordinava quindi il ripristino dello stato antecedente, con opere eseguite a regola d’arte.

La Cassazione però ha sostenuto una tesi diversa. Secondo i giudici supremi l’installazione di una bussola di accesso su un lastrico solare con uso esclusivo da parte del condomino non determina necessariamente un’alterazione della destinazione naturale del lastrico stesso. Tale bussola può continuare a svolgere la funzione di copertura, sostituendosi a quella originaria senza modificarne la finalità primaria. Allo stesso modo, la rimozione di alcune travi non rappresenta automaticamente una violazione dell’art. 1102 c.c. (Cass. civ., sez. II, 10/03/2017, n. 6253). Come è stato recentemente affermato il condomino che abbia in uso esclusivo il lastrico di copertura dell’edificio e che sia proprietario dell’appartamento sottostante ad esso può, ove siano rispettati i limiti ex art. 1102 c.c., collegare l’uno e l’altro mediante il taglio delle travi e la realizzazione di un’apertura nel solaio, con sovrastante bussola, non potendosi ritenere, salvo inibire qualsiasi intervento sulla cosa comune, che l’esecuzione di tali opere, necessarie alla realizzazione del collegamento, di per sé violi detti limiti e dovendosi, invece, verificare se da esse derivi un’alterazione della cosa comune che ne impedisca l’uso, come ad esempio, una diminuzione della funzione di copertura o della sicurezza statica del solaio (Cass. civ., sez. II, 27/02/2025, n. 5143).

Seguici anche sul nostro nuovo Canale Telegram!

Verifiche e comunicazioni

È essenziale valutare caso per caso se l’intervento in questione comporti conseguenze negative, come un pregiudizio per l’integrità strutturale dell’edificio, un rischio per la sicurezza, un’alterazione significativa del decoro architettonico, o il compromesso di un’altra caratteristica fondamentale del fabbricato. Ogni iniziativa deve essere analizzata con attenzione per accertarne gli eventuali impatti negativi sul bene comune.

In ogni caso è fondamentale che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dalla copertura preesistente, restando così complessivamente mantenuta la destinazione principale del bene modificato. Un condomino che desidera eseguire opere private è responsabile del rispetto dei vincoli previsti dalla normativa e dalle regole condominiali.

In ogni caso è obbligato ad informare l’amministratore delle proprie intenzioni, anche in assenza di una specifica disciplina per la modalità di comunicazione. Tuttavia, è essenziale che questa informazione sia chiara e dettagliata, in modo che l’amministratore possa fornire all’assemblea tutti gli elementi necessari per prendere una decisione informata.

Da non perdere

FORMATO CARTACEO

Guida pratica al condominio dalla A alla Z

In questa guida sono raccolte dalla A alla Z le questioni più ricorrenti che si verificano nella vita condominiale, con oltre 230 quesiti e soluzioni in cui il lettore e la lettrice potranno facilmente ritrovare un loro problema di vita vissuta e la relativa risoluzione più efficace.Accanto ai consigli giuridici, attraverso l’esperienza come avvocato e giornalista degli Autori sono raccolte idee e suggestioni emerse negli anni, esempi di cronaca, curiosità e domande. Il tutto accompagnato da una chiara indicazione delle norme di riferimento e, quando utile, della sentenza che possa avere più rilievo. L’intento degli Autori è che tutte queste informazioni, tasselli di vita vissuta, possano essere una guida e un’ispirazione a chi, nella quotidianità, deve affrontare le complessità della convivenza condominiale.Luca SantarelliAvvocato cassazionista, giornalista pubblicista, politico e appassionato d’arte. Da sempre cultore del diritto condominiale che ritiene materia da studiare non solo sotto il punto di vista giuridico.Già autore di monografie, dal 2001 firma rubriche nel quotidiano La Nazione del gruppo QN, per il settimanale Toscana Oggi e dal 2022 tiene rubriche radiofoniche per Radio Toscana. Relatore a numerosi convegni nel territorio nazionale, isole comprese.Lisa CiardiGiornalista professionista, lavora attualmente per il quotidiano La Nazione. Cofondatrice dell’agenzia giornalistica “Etaoin media & comunicazione”, è autrice e curatrice di saggi, ricerche storiche e di una raccolta di fiabe. È cofondatrice e direttrice responsabile della rivista Edera, un progetto giovanile che abbina il lavoro giornalistico all’organizzazione di iniziative di carattere sociale e culturale. È opinionista su Firenze Tv, Toscana Tv e Lady Radio.

 

Luca Santarelli, Lisa Ciardi | Maggioli Editore 2025

Fonte: EdilTecnico

News