La Circolare MIMS, che stabilisce le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, è stata diffusa a pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del secondo decreto con la rilevazione dell’aumento dei prezzi.
Il primo decreto era stato emanato il 30 settembre 2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2021) e stabilisce i criteri di ripartizione risorse e accesso al Fondo Adeguamento Prezzi.
Il nuovo documento chiarisce le procedure da seguire per riconoscere le compensazioni alle imprese di costruzioni che hanno subito un duro colpo con l’incremento oltremisura dei materiali da costruzione.
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I tempi sono stretti e dettati dal Dl Sostegni-bis (attraverso il quale è avvenuta l’istituzione del Fondo Adeguamento Prezzi), difatti è possibile presentare le istanze entro 15 giorni a partire dal 23 novembre, data di pubblicazione del decreto attuativo appena pubblicato in Gazzetta.
Le istanze, da parte degli appaltatori, vanno inoltrate alla stazione appaltante entro il 9 dicembre 2021.
La circolare si rende necessaria per fare luce su alcuni aspetti operativi non chiariti attraverso i decreti e lo fa attraverso esempi di calcolo delle compensazioni.
Vediamo nel dettaglio come calcolare e ottenere le compensazioni alle imprese.
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Come effettuare il calcolo
Nella Circolare viene fatta una premessa, prima di illustrare le modalità operative, che riguarda l’accertamento da parte del Direttore dei Lavori delle quantità di ciascun materiale da costruzione che daranno luogo alla compensazione.
Pertanto, qualora il decreto rilevi variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi dei singoli materiali da costruzione più significativi, la compensazione si determina secondo questi due passaggi:
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a) la variazione percentuale, depurata dell’alea a carico dell’appaltatore prevista dalla norma, è applicata al prezzo medio rilevato dal decreto per il singolo materiale da costruzione nell’anno solare di presentazione dell’offerta;
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b) la variazione di prezzo unitario determina secondo la procedura di cui alla lettera a) è applicata alle quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate nel semestre solare precedente al decreto per effetto del quale risulti accertata la variazione.
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I materiali da tenere in considerazione sono quelli elencati all’allegato I del Decreto Rilevazione Prezzi. In riferimento a questi bisognerà sottrarre l’alea alle percentuali di aumento registrate nella tabella, ovvero l’8% per le offerte presentate nel 2020 e il 10% per le offerte relative ad anni precedenti.
Quindi variazione depurata dell’8% o del 10% va applicata al prezzo medio rilevato dal decreto per il singolo materiale da costruzione nell’anno solare di presentazione dell’offerta.
Nella Circolare si legge che la compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente concordate.
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Come presentare le istanze e ottenere le compensazioni
Le istanze emesse dalle imprese, vanno poi presentate al Direttore Lavori che calcolerà l’ammontare degli extra-costi e lo comunicherà al RUP.
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All’interno dell’istanza è necessario indicare i materiali da costruzione, riconosciuti dal Decreto Rilevazioni e che hanno subito le variazioni dei prezzi, utilizzati nell’esecuzione dell’appalto.
Il Direttore dei Lavori dopo aver accertato le quantità del singolo materiale e determinato l’ammontare della compensazione sia per le opere contabilizzate a misura si per quelle contabilizzate a corpo, le andrà a presentare alla stazione appaltante.
A questo punto entra in gioco il RUP che riceve i calcoli dal Direttore dei Lavori e verifica l’esistenza di somme a disposizione nel quadro economico dell’opera per poi disporre i pagamenti.
Il RUP pertanto chiede alla stazione appaltante la disponibilità di ulteriori risorse, che potranno essere prelevate dal Fondo da 100 milioni.
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Va ricordato che il periodo di riferimento è il primo semestre del 2021, per quanto riguarda il secondo semestre sono sono in previsione altri 100 milioni ma bisognerà attendere l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022.
Per chiarire ulteriormente le procedure nella Circolare vengono presentati due esempi di calcolo pratico:
- offerta presentata nel 2020;
- offerta presentata prima del 2020.
> Per saperne di più scarica la Circolare procedure compensazione prezzi <
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