Responsabilità solidale limitata a pochi casi chiaramente precisati e rischi praticamente azzerati per le partire Iva che acquisteranno i crediti da bonus fiscali dalle banche, in tutti i casi in cui sono presenti asseverazioni e visto di conformità.
Possibilità di ricorre alla “remissione in bonis” per inviare le comunicazioni di cessione per quali non sono stati rispettati i termini e regole per correggere gli errori.
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È arrivata la tanto attesa circolare delle Entrate n.33 del 6 ottobre 2022 che fa chiarezza sulle novità per la cessione dei crediti alla luce delle recenti modifiche di legge. Nella circolare precisata anche la possibilità di usufruire del Superbonus per le villette in caso di CILAS presentata dopo il 30 giugno, a patto, ovviamente, di aver realizzato il 30 per cento dell’intervento entro fine settembre. Ecco le novità in pillole.
Seguiranno specifici approfondimenti.
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Responsabilità solo per dolo o colpa grave
Partendo dalle novità introdotte dal decreto Aiuti-bis, l’AdE chiarisce quali sono i casi di dolo o colpa grave che fanno ricadere la responsabilità in solido sui cessionari. Si ha dolo quando l’operazione è attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero di ostacolare l’accertamento, ad esempio quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, perché sussiste un accordo con il cedente o perché nonostante il cessionario abbia rilevato tale inesistenza decide di procedere comunque.
La colpa grave ricorre, invece, quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, ad esempio, la documentazione sia assente o contraddittoria come il caso in cui l’immobile è addirittura diverso o l’asseverazione si riferisce ad altro fabbricato.
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Indici e verifiche
Quanto al concetto diligenza richiesta ai cessionari, in caso di contestazioni si possono sempre far valere elementi diversi da quelli degli indici indicati dall’AdE che dovrebbero far scattare ulteriori controlli, tra i quali, ad esempio, l’incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e la tipologia di lavori eseguiti, o la sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare, considerando anche che “l’esigenza di ricorrere a tali indici assume minore rilevanza quando i lavori siano stati effettivamente eseguiti per gli importi comunicati”.
E comunque eventuali incongruità rilevate “non costituiscono di per sé motivo per qualificare l’inesistenza del credito e l’assenza della prescritta diligenza, ma solo degli alert finalizzati a una verifica più approfondita degli elementi che legittimano i comportamenti delle parti”. A titolo di esempio, l’indice della “sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare” può essere rilevante solo a fronte di lavori eseguiti per importi particolarmente significativi a fronte su immobili con valore commerciale inesistente, a maggior ragione quando per la tipologia di lavori eseguiti non è previsto un tetto di spesa” (evidente il richiamo al bonus facciate).
Si terrà comunque conto anche della tipologia per eventuali richiami alla solidarietà. In particolare “la diligenza richiesta ai fini della individuazione della colpa sarà valutata anche tenendo conto della natura dell’attività professionale o d’impresa svolta dal cessionario, richiedendosi un livello di diligenza particolarmente qualificato, ad esempio, nei casi in cui il soggetto sia tenuto al rispetto di normative regolamentari e alle indicazioni delle autorità di vigilanza preposte” come nel caso della normativa antiriciclaggio.
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Niente rischi per le partite va che acquistano i crediti in banca
Rassicurazioni anche per il correntista che acquista dalla banca i crediti d’imposta. Ai fini della valutazione della sua diligenza, sottolinea infatti la circolare, non è tenuto a effettuare ex novo la medesima istruttoria già svolta dalla banca al momento dell’acquisto del credito, a condizione che la banca consegni tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato essa stessa, all’atto dell’acquisto del credito ceduto, la necessaria diligenza.
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La correzione degli errori nelle comunicazioni
Arrivano poi le istruzioni per correggere gli errori nell’indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito. In caso di errori formali, indicati in dettaglio della circolare, l’opzione è considerata valida ai fini fiscali e il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione, ma è necessario segnale l’errore all’Agenzia con nota sottoscritta in via digitale da inviare d un indirizzo Pec di prossima attivazione.
Quando invece si tratta di errori sostanziali, anche questi elencati in dettaglio, occorre invece annullare la precedente e presentare una nuova comunicazione per poter utilizzare il credito.
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Remissione in bonis in caso di ritardi
Possibile anche inviare le comunicazioni per le quali i termini sono già scaduti, pagando una sanzione di 250 euro. L’operazione è ammessa a patto che ci siano i presupposti per la detrazione e che, in caso di un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza della comunicazione, non ci siano attività di controllo sulla alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto.
Villette e CILAS
Infine l’Agenzia riconosce espressamente la possibilità di ottenere il Superbonus fino a fine anno per i lavori sulle villette anche quando la CILAS è stata presentata solo dal 1° luglio in poi. Ovviamente anche in questo caso è necessario che sia stato effettuato il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre.
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Foto:iStock.com/junce