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4 Agosto 2021

CILA Superbonus in pista! Ma attenzione alle sorprese

CILA Superbonus

CILA Superbonus in pista. Il modello, anticipato dall’ANCI, è disponibile e per la detrazione scatterà la “fase due”, quella senza più attestazione dello stato legittimo.

Il via libera al modello unico CILA-Superbonus (CILAS) arriva dalla Conferenza Unificata il 4 agosto 2020, con la partecipazione del Ministero della Pubblica Amministrazione, delle Regioni, dei Comuni, dell’Ance e della Rete Professioni Tecniche. Al nuovo modello è poi associato un allegato obbligatorio per “Gli altri soggetti coinvolti”.

Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica amministrazione, commenta il via libera della Conferenza Unificata all’accordo per l’adozione del modulo Cila-superbonus: “oggi stesso (ndr 4 agosto 2021) pubblichiamo il documento sul sito della Funzione pubblica. Da domani sarà operativo (ndr 5 agosto 2021)”.

Occhio, però che utilizzare la nuova CILA non sarà comunque una passeggiata e non diminuiscono per nulla le responsabilità dei tecnici che presentano il progetto, anche se si tratta di progetto semplificato.

Le “ sorprese” vengono fuori dalla stessa guida dell’ANCI e non sono di poco conto, vediamole insieme.

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Nuova CILA anche per i lavori già in corso

La prima e probabilmente più inattesa novità e quella dell’obbligo di presentare la SCIA semplificata anche per i lavori già avviati poiché la CILA risulta ora essere l’unico documento che consente di ottenere le detrazioni per il Superbonus.

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Per cui “per gli interventi già avviati in forza di altri procedimenti edilizi in data antecedente all’entrata in vigore del DL n. 77 del 2021, viene prevista comunque presentazione della CILA Superbonus in quanto la difformità a detta CILA è una delle condizioni per la decadenza del contributo”.

In compenso ai sensi della normativa sui documenti amministrativi (articolo 18 della Legge 241/90) sarà possibile richiedere all’amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA Superbonus.

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Il progetto

Quanto ai nuovi lavori, l’elaborato progettuale consisterà nella mera descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare. Solo se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi.

Invece in caso di edilizia libera può essere sufficiente una sintetica descrizione dell’intervento inserita direttamente nella modulistica. Questa semplificazione, però, non riguarda gli altri documenti che possono essere necessari a seconda della tipologia di interventi.

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Immobili vincolati e interventi strutturali

La nuova CILA, infatti, ci tiene a precisare l’ANCI, non supera ovviamente la normativa in materia qualora la realizzazione degli interventi del Superbonus 110% preveda la richiesta di atti od autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto alle Amministrazioni Comunali.

Quindi ad esempio in caso di immobili assoggettati a vincolo ai sensi del D. Lgs 42/04 resta ferma la necessità di acquisire preventivamente l’autorizzazione dell’Ente competente qualora necessaria rispetto agli interventi in progetto. In caso di interventi strutturali, poi, “la denuncia dei lavori presentata o l’autorizzazione sismica di cui al DPR 380/01 è un presupposto indispensabile”.

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E in caso di abusi?

Fin qui le indicazioni ANCI. Ma cosa accade se nell’immobile sul quale si andranno a fare interventi ammessi al Superbonus è stato commesso qualche abuso? Il progettista davvero potrà far finta di niente ed essere esentato da qualunque responsabilità solo perché non è più richiesta l’attestazione dello stato legittimo?

>> CILA Superbonus senza stato legittimo. Neanche per idea

Poniamo il caso, ad esempio, del signor Bianchi che ha una villetta nella quale ha chiuso il portico, trasformato la soffitta nella stanza del figlio ormai maggiorenne e realizzato una dependance per gli amici nel box.

  • Ora se il signor Bianchi vuole coibentare la villetta, si potrà far finta di nulla e indicare genericamente nel progetto l’intervento di coibentazione da realizzare?
  • E come mettersi poi con il computo metrico se la licenza edilizia della villetta prevedeva una determinata cubatura e questa è stata ora raddoppiata?
  • Davvero il tecnico potrà fare finta di nulla perché il signor Bianchi garantisce che tutto è in regola e quindi presentando un progetto non troppo particolareggiato staranno tutti tranquilli?
  • Oppure bisognerà mettere in conto il fatto che in questo caso si perde la detrazione e chi ha firmato il progetto rischia pesanti sanzioni?

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A dirlo l’Agenzia delle entrate che in una recentissima Guida dedicata al Superbonus nelle zone colpite dal sisma (pubblicata già alla luce della nuova CILA) scrive che “qualora il tecnico presenti un progetto non conforme allo stato dei luoghi, questi si espone non soltanto all’adozione dei provvedimenti predetti (blocco del cantiere, ripristino, sanzioni), ma anche alle conseguenze sanzionatorie correlate alla mendacia delle dichiarazioni rilasciate, determinando, inoltre, la decadenza del beneficio fiscale stesso, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 119, comma 13-ter, lett. d) e comma 14, quinto periodo”.

Una voce autorevole. Uno spunto di riflessione da non sottovalutare.

>> Scarica il NUOVO MODULO CILA SEMPLIFICATA – CILAS <<

>> Scarica l’ALLEGATO ALTRI SOGGETTI – CILAS <<

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Foto: iStock.com/Elitsa Deykova

Fonte: EdilTecnico

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