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27 Luglio 2021

CILA Superbonus. Ammesse variazioni al progetto in corso

CILA superbonus ammesse varianti progetto

È possibile cambiare il progetto in corso senza dover annullare la CILA Superbonus presentata per comunicare l’inizio dei lavori soggetti all’agevolazione 110%.

Si tratta di un aspetto non poco rilevate, in quanto la CILA standard non ammette varianti mentre la CILA Superbonus semplificata 110%, nominata anche Super CILA, potrà ammettere varianti a fine lavori, senza essere annullata.

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Con il Ddl Semplificazioni, difatti, si rende possibile il cambio del progetto senza annullare la comunicazione di inizio lavori asseverata, questo con l’obiettivo di snellire e semplificare l’iter dei lavori soggetti alla super agevolazione. Dell’arrivo della CILA Superbonus ne abbiamo parlato meglio in questi articoli:

>> Nuovo modulo CILA semplificata Superbonus, pdf e regole

>> Superbonus CILA e sanatoria abusi edilizi. Chiarimenti e novità operative Semplificazioni

Vediamo nel dettaglio quali sono le difficoltà che si potrebbero riscontrare con una CILA standard e quando e come la CILA superbonus rende più flessibile l’iter evitando il rischio di blocco dei lavori. Inoltre analizziamo come muoversi in caso di interventi di edilizia libera al 110% e quando è applicabile la deroga distanze introdotta con il Ddl Semplificazioni.

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CILA Superbonus. Non serve annullare il titolo precedente

Con la CILA standard, in caso di variazioni in corso d’opera è necessario presentare una nuova comunicazione asseverata, che abbia per oggetto proprio la variazione, annullando il titolo precedente. In caso di Superbonus questa procedura rende difficile l’esecuzione dei lavori e l’ottenimento dei finanziamenti bancari.

Questo perché la CILA deve essere consegnata all’istituto bancario pertanto in caso di sua cancellazione a metà cantiere potrebbero verificarsi disagi e blocco delle erogazioni con conseguenziale stop dei lavori e contestazioni alla detrazione in quanto, ricordiamo, i lavori trainati devono essere eseguiti quando il titolo abilitativo dei trainanti è attivo.

>> Superbonus interventi trainati, ok solo se eseguiti durante gli interventi trainanti

La Camera il 23 luglio 2021 ha approvato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, detto Decreto Semplificazioni, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. Il provvedimento è poi passato all’esame del Senato.

Nel testo approvato si legge chiaramente: “in caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione alla CILA presentata”. Ciò indica che non è necessario annullare il titolo esistente ma è possibile integrare la CILA attraverso la presentazione di una nuova comunicazione, a fine lavori.

Leggi lo speciale dedicato alla CILA. Trovi news e approfondimenti!

Come muoversi invece per interventi di edilizia libera al 110%?

Si legge nel testo del Semplificazioni che in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera che godono del 110%, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.

Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Inoltre, sulla CILA Superbonus ci sono altre novità. Vediamo quali.

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CILA Superbonus anche per interventi sui prospetti e strutturali ma…

Attraverso una modifica al comma 13-ter dell’articolo 119 del Dl 34/2020, si legge che a rientrare nella CILA Superbonus sono anche quegli interventi che riguardano le parti strutturali degli edifici o i prospetti. Gli interventi in questione sono inquadrati come manutenzione straordinaria.

Attenzione! L’uso della CILA Superbonus non risulta applicabile quando l’intervento interessa anche lavori che non godono del 110%.

Pertanto in caso di duplice natura degli interventi (soggetti a Superbonus e non) bisognerà procedere secondo due iter: uno per i lavori agevolati con superbonus che prevede l’uso della CILA semplificata e uno per i lavori soggetti alle altre detrazioni che prevede verifica di conformità edilizia e urbanistica ed eventuale sanatoria di abusi.

Leggi anche: Superbonus CILA e sanatoria abusi edilizi. Chiarimenti e novità operative Semplificazioni

Deroga conteggio distanze: ok superbonus e bonus casa, no ecobonus

Prevista nel provvedimento normativo anche una deroga sul conteggio delle distanze riportate all’articolo 873 del codice civile.

All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 3 è aggiunto il periodo: “gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza”.

Una deroga che porta con sé difficoltà applicative, perché resta valida solo per gli interventi previsti all’articolo 16-bis del Tuir soggetti al bonus casa al 50% e per gli interventi previsti dall’articolo 119 del Dl 34/2020, soggetti al Superbonus. La deroga non si applica agli interventi di ecobonus tradizionale previsti all’articolo 14 del Dl 63/2013.

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Foto:iStock.com/

Fonte: EdilTecnico

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