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20 Febbraio 2023

Chi può ancora optare per cessione credito e sconto in fattura

esclusioni stop cessione sconto

Come abbiamo visto, dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del nuovo decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023, non è più consentito l’utilizzo delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (cessione del credito e sconto in fattura) a tutti gli interventi indicati all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio.

Ci sono però delle esclusioni, ed esistono quindi delle specifiche casistiche che consentiranno ai contribuenti di continuare ad optare per cessione del credito o sconto in fattura. Vediamo quali sono.

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All’articolo 2, comma 2 del nuovo Decreto Legge n. 11/2023, è previsto che il blocco di cessione e sconto non si applichi alle spese sostenute per gli interventi che danno diritto al Superbonus (di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020) per i quali entro il 16 febbraio 2023:

  • Nel caso di interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (cosiddetta CILAS);
  • Nel caso di interventi effettuati dai condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS);
  • Per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Leggi anche Nel decreto stop cessione la lista documenti per dimostrare la buona fede dei cessionari

Per quanto riguarda gli altri bonus edilizi (interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del citato decreto legge n. 34 del 2020, quindi diversi dal Superbonus), lo stop alle opzioni alternative non si applica agli interventi per cui entro il 16 febbraio 2023:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
  • risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’articolo 16 -bis , comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell’articolo 16, comma 1 -septies , del decretolegge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (Sismabonus Acquisti).

Queste esclusioni non bastano però a tranquillizzare il settore. Stiamo vedendo infatti la preoccupazione di tutti i rappresentati del comparto edile… Leggi qui le dichiarazioni di CNAPPC, CNI e INARSIND, e quelle di ANFIT e FINCO

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Immagine: iStock/Andrii Yalanskyi

Fonte: EdilTecnico

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