L’aumento delle temperature climatiche può compromettere il regolare svolgimento dell’attività lavorativa, soprattutto quando si tratta di mansioni che espongono il lavoratore a rischi particolarmente elevati.
Ad esempio, è il caso dei lavori di stesura del manto stradale e delle lavorazioni da effettuare all’esterno come interventi sulle facciate e sui tetti delle costruzioni, o in generale, di tutte quelle attività lavorative svolte in luoghi che non possono essere protetti dal sole o che comportano l’utilizzo di materiali o macchinari a temperature superiori ai 35° (anche percepite).
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Per tutelare il lavoratore, INPS e INAIL hanno fornito indicazioni circa la gestione del rischio caldo e in che modo è possibile usufruire alla cassa integrazione ordinaria – CIGO in caso di sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dovute all’aumento delle temperature.
Vediamo nel dettaglio cosa prevedono le direttive INAIL e INPS.
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Ok alla causale eventi meteo
Le istruzioni sono contenute nella circolare Inps n. 139/2016 e nel messaggio Hermes INPS n. 1856/2017 dove viene anche precisato che sono da considerarsi “elevate” le temperature superiori ai 35° centigradi. Tuttavia, anche temperature inferiori possono essere considerate idonee affinché venga riconosciuta l’integrazione salariale, difatti non solo le temperature registrate dai bollettini meteo ma anche a quelle “percepite” possono essere valide, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto.
L’istituto precisa, inoltre, che la causale “eventi meteo” è invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate.
Altra precisazione da fare, è che indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’INPS riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.
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Come fare domanda
L’azienda, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica che deve essere allegata alla domanda stessa, deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni – di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato – che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo.
L’INPS provvede autonomamente ad acquisire d’ufficio i bollettini meteo e a valutarne le risultanze anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto.
Per tutte le indicazioni specifiche, le sedi territoriali INPS, competenti a definire l’istruttoria delle domande di cassa integrazione ordinaria, nonché la Direzione centrale ammortizzatori sociali Inps, deputata a fornire le linee di indirizzo e le istruzioni operative in materia, sono a disposizione delle aziende per fornire consulenza e assistenza nella presentazione delle domande e in tutte le fasi che seguono.
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Gestione rischio caldo. Le linee guida INAIL
A proposito del rischio caldo, INAIL promuove il progetto di ricerca “Worklimate: strategie di intervento per contrastare lo stress termico ambientale in ambito occupazionale”, sviluppato dall’Istituto e dal Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto per la BioEconomia (Cnr-Ibe), con la partecipazione delle Aziende Usl Toscana Centro e Toscana Sud Est, del Dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario regionale del Lazio e del Consorzio LaMMA (Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile).
Nell’ambito di tale progetto, è stato realizzato un vademecum pronto all’uso, che si rivolge a:
- lavoratori,
- datori di lavoro e
- figure aziendali della salute e sicurezza
Al suo interno vengono elencate le patologie da calore e fattori che contribuiscono alla loro insorgenza, inoltre è presente un decalogo per la prevenzione delle patologie da calore nei luoghi di lavoro.
>> Scarica il Vademecum INAIL sullo stress termico ambientale <<
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