Come ogni settimana si rinnova l’appuntamento con la rubrica dedicata alle sentenze a cura di Mario Petrulli.
Raccogliamo in questo articolo una selezione delle massime di alcune sentenze di interesse per le materie dell’edilizia e dell’urbanistica, pubblicate nei giorni scorsi; gli argomenti oggetto delle pronunce sono:
- Permesso di costruire in deroga – istituto del silenzio-assenso – inapplicabilità
- Casotto in legno e piattaforma in calcestruzzo – titolo edilizio necessario
- Cabine elettriche – natura di opera di urbanizzazione primaria – compatibilità urbanistica
- Vincolo cimiteriale – rilascio concessione in sanatoria – preclusione
- Casetta da giardino per il ricovero di colombi viaggiatori – natura di elementi di arredo di area pertinenziale – esclusione
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Permesso di costruire: il silenzio assenso e l’inapplicabilità
TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 11 ottobre 2021, n. 6376
La regola del silenzio-assenso non si applica nel caso del permesso di costruire in deroga
Secondo i consolidati principi giurisprudenziali, la generale regola del silenzio assenso, prevista per il procedimento di rilascio del permesso di costruire dall’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001, non si attaglia all’istituto del permesso di costruire in deroga (come visto, applicabile nel caso specifico).
Invero, detta tipologia di permesso è caratterizzata da una fattispecie a formazione progressiva che si snoda, a seguito della domanda dell’interessato, dapprima nella delibera consiliare e poi nel concreto rilascio del titolo edilizio da parte degli uffici amministrativi, mentre l’art. 20, comma 8, cit. riconnette la formazione del provvedimento tacito solo alla domanda di permesso di costruire, senza quindi richiamare il (diverso) istituto del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, come definito dal precedente art. 14.
>> TU Edilizia post Semplificazioni: il silenzio assenso nel permesso di costruire
Inoltre, non è superfluo notare che il provvedimento silenzioso di assenso può perfezionarsi solo quando l’istanza di permesso di costruire è conforme agli strumenti urbanistici; viceversa, è escluso che possa verificarsi siffatta evenienza in presenza di una richiesta di permesso di costruire in deroga, dal momento che in tal caso l’amministrazione comunale, lungi dal limitarsi ad accertare la mera conformità del progetto edilizio allo strumento urbanistico, è tenuta a valutare, innovativamente e con amplissima discrezionalità, la sussistenza dei presupposti di interesse pubblico per introdurre deroghe puntuali alla disciplina urbanistica vigente e alle destinazioni d’uso dalla stessa consentite.
In sintesi, va ribadita l’inapplicabilità del silenzio assenso all’istituto del permesso di costruire in deroga di cui all’art. 14 del d.P.R. n. 380/2001.
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Casotto in legno e piattaforma in calcestruzzo: quale titolo edilizio occorre
TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 11 ottobre 2021, n. 6391
Serve il permesso di costruire per un casotto in legno di superficie rilevante, poggiato su una piattaforma in calcestruzzo
Serve il permesso di costruire per un casotto in legno di superficie circa 30 mq. di altezza circa mt. 2,00, poggiato su una piattaforma in calcestruzzo di circa 35 mq. con altezza fuori terra di circa cm. 20.
Dette opere integrano la realizzazione di nuovi volumi – per il casotto in legno – e superfici – per la piattaforma di calcestruzzo – da ricondurre agli “interventi di nuova costruzione”, ex art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001, implicanti una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio (peraltro in zona vincolata), come tale soggetta ai sensi del successivo art. 10 al rilascio del permesso di costruire (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 9 agosto 2021, n. 5474 e 7 maggio 2021, n. 3073), in mancanza del quale va ordinata la demolizione.
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Le cabine elettriche sono opere di urbanizzazione primaria
TAR Toscana, sez. III, sent. 12 ottobre 2021, n. 1304
Le cabine elettriche costituiscono opere di urbanizzazione primaria, compatibili con qualsiasi destinazione d’uso urbanistica
Le cabine elettriche costituiscono opere di urbanizzazione primaria, compatibili con qualsiasi destinazione d’uso urbanistica (v. TAR Marche, Sez. I, 14 novembre 2017, n. 862 e TAR Lombardia, Sez. II, 20 gennaio 2021, n. 69).
E poiché la realizzazione di una cabina elettrica è compatibile con qualsiasi destinazione eventualmente assegnata dagli strumenti urbanistici all’immobile in cui essa deve essere installata, è evidente che tale installazione non comporta alcun mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, trattandosi, al contrario, di un mero intervento di adeguamento impiantistico dell’edificio residenziale (o dell’altro manufatto) cui la cabina è strumentale (in termini v., ad esempio, C.G.A.R.S., 19 dicembre 2008, n. 1145).
Si consideri, peraltro, che la circolare del Ministro dei lavori pubblici n. 2474 del 31 gennaio 1973 (recante “Definizione dei volumi tecnici ai fini del calcolo della cubatura degli edifici”) ha previsto che gli interventi “connessi con la funzionalità degli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort abitativo degli edifici” (tra cui gli impianti tecnici per l’utilizzo dell’energia elettrica) costituiscono “volumi tecnici ai fini dell’esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile” e non sono interventi edilizi sottoposti ad autorizzazione (licenza edilizia, permesso di costruire o denuncia di inizio attività).
Vincolo cimiteriale: rilascio concessione in sanatoria e preclusione
TAR Veneto, sez. II, sent. 12 ottobre 2021, n. 1207
Il vincolo cimiteriale preclude il rilascio della concessione in sanatoria
Non sono ammissibili deroghe al vincolo cimiteriale per interessi privati (cfr. Cons. Stato sez. VI 27 luglio 2015 n. 3667): invero, dato il carattere sostanzialmente assoluto del vincolo cimiteriale, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente ritenuto che lo stesso precluda il rilascio della concessione in sanatoria, senza neppure la necessità per l’amministrazione di compiere ulteriori valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con i valori da esso tutelati (cfr. Cons. St., Sez. VI, 29.10.2020, nr. 6835; Cons. Stato, Sez. V, 3 maggio 2007, n. 1933).
Casetta da giardino per colombi: no edilizia libera se stabili e durevoli nel tempo
TAR Emilia Romagna, Parma, sent. 12 ottobre 2021, n. 250
Non sono mere elementi di arredo di area pertinenziale, realizzabili in regime di edilizia libera, tre manufatti in legno adibite a casetta da giardino per il ricovero di colombi viaggiatori
Non sono mere elementi di arredo di area pertinenziale, realizzabili in regime di edilizia libera ai sensi dell’art. 6 TUE n.380/2001 della Tab. A, sez. II d.lgs. 222/2016 n. 29, tre manufatti in legno adibite a casetta da giardino per il ricovero di colombi viaggiatori non legittimate da titolo edilizio, aventi le seguenti dimensioni:
- m. 8x 2,02 h da terra min. 2,48 x h max 2,56
- m. 5x 2,01 h da terra minimo 2,48 x h. max. 2,56
- m.6 x2 h da terra minimo 2,53 x h. max. 2,6.
Le costruzioni in contestazione, infatti, mirano non già al soddisfacimento di esigenze temporanee e transitorie bensì stabili e durevoli nel tempo, escludendo così la natura pertinenziale e precaria.
Giova osservare che, a differenza della nozione di pertinenza di derivazione civilistica, ai fini edilizi il manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale ed è funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche allorquando è sfornito di un autonomo valore di mercato e non comporta un cosiddetto “carico urbanistico” proprio in quanto esauriscono la loro finalità nel rapporto funzionale con l’edificio principale (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons .Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2012, n. 615 e Sez. V, 13 giugno 2006, n.3490).
Sul punto la giurisprudenza assolutamente univoca afferma che la qualifica di pertinenza urbanistico-edilizia va riconosciuta soltanto ad opere di modestissima entità e accessorie rispetto a un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili, ma non anche a opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si caratterizzino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, di tal che ne risulti possibile una diversa e autonoma utilizzazione economica (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2012, n. 615; Sez. V, 21 febbraio 2013, n. 818; Sez. VI, 2 febbraio 2017, n. 694, 4 gennaio 2016, n. 19 e 11 marzo 2014, n. 3952).
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