Se il pannello viene posizionato all’esterno, i ponti termici possono essere eliminati e con essi la formazione di condensa, muffe e macchie. I muri svolgono la funzione di volano ter- mico, accumulando calore e cedendolo lentamente, riducendo quindi le ore di funzionamento dell’impianto di riscaldamento e migliorando l’inerzia termica anche nelle stagioni più calde e soleggiate. Inoltre limitando le dilatazioni termiche, si riducono i movimenti interstrutturali degli edifici evitando così il generarsi di fessurazioni.
Spese ammissibili per le detrazioni
Quanto al dettaglio delle spese ammissibili all’ecobonus per gli interventi di coibentazione degli edifici, l’ENEA fa riferimento a quelle indicate dall’art.3 del decreto 19/02/2007 (“decreto edifici”), ossia alle spese relative a:
– fornitura e posa in opera di materiale coibente e materiali ordinari funzionali alla realizzazione dell’intervento;
– fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
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– opere provvisionali e accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi (ponteggi ecc.);
– prestazioni professionali quali progettazione, direzione dei lavori ecc.;
– spese per oneri amministrativi;
– produzione della documentazione tecnica necessaria, compresa la redazione dell’APE (>> leggi: APE, Guida all’Attestato di Prestazione Energetica).
In ogni caso l’intervento dovrà rispettare i requisiti tecnici previsti dal decreto indicato dal comma 3-ter dell’art. 14 del dl 63/2013, decreto che avrebbe dovuto indicare i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni e soprattutto i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.
L’asseverazione
Inoltre, ai fine dell’agevolazione, è necessaria l’asseverazione dell’intervento redatta da un tecnico abilitato alla redazione dell’APE. Il documento dovrà contenere le seguenti informazioni:
– la dichiarazione che l’intervento riguardi parti comuni dell’edificio e che abbia incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente dell’edificio verso l’esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno;
– i valori delle trasmittanze termiche degli elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti) ante intervento;
– i valori delle trasmittanze termiche degli elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti) post intervento;
– la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali rispettino i pertinenti limiti riportati nella tabella 2 del D.M. 26/01/2010 e nella tabella Appendice B all’Allegato 1 del D.M. 26/06/2015 “requisiti minimi”;
– i valori di gtot delle schermature solari, se installate;
– la dichiarazione che l’involucro dell’intero edificio, sia per la prestazione energetica invernale sia per la prestazione energetica estiva, abbia qualità bassa prima della realizzazione degli interventi, e che sia stata conseguita dopo la realizzazione dell’intervento la riduzione di almeno due classi energetiche.
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Il decreto consente però, nel caso in cui questo obbiettivo sia irraggiungibile, riconosce il superbonus a fronte del raggiungimento della classe energetica più elevata, attestando con l’A.P.E. la prestazione energetica dell’edificio prima e dopo i lavori.
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