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17 Dicembre 2020

Cappotto termico condominio e asseverazione: a quali prezzi si fa riferimento?

Nuovo appuntamento con la rubrica DOMANDA D’AUTORE, risposte e approfondimenti di attualità in ambito edile, firmata da autori e professionisti tecnici. Oggi ci occuperemo di un tema molto spinoso per i tecnici: le asseverazioni legate alle detrazioni fiscali.

Nello specifico, Sergio Pesaresi, ingegnere civile, progettista specializzato in costruzioni ecosostenibili e docente, risponderà al seguente quesito: Per i prezzi del cappotto e dei serramenti posso fare direttamente riferimento ai prezzi riportati nell’allegato I del Decreto Requisiti Ecobonus?

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Cappotto termico condominio e asseverazione: a quali prezzi si fa riferimento?

Domanda
Sono un tecnico e ho ricevuto l’incarico di progettare un intervento di riqualificazione energetica  su un edificio condominiale di sei unità immobiliari. L’intervento prevede la formazione di cappotto termico condominiale (che quindi è trainante) e la sostituzione di alcuni serramenti (completi di cassonetto per la serranda) in due sole unità immobiliari, intervento questo che si configura quindi come intervento trainato.

Voglio preparare ora i documenti che mi serviranno per redigere le asseverazioni che comprendono anche la congruità dei prezzi. Per i prezzi del cappotto e dei serramenti posso fare direttamente riferimento ai prezzi riportati nell’allegato I del Decreto Requisiti Ecobonus?

Sul tema: Requisiti tecnici Superbonus: mappa degli allegati che servono

Risposta
La risposta alla sua domanda la possiamo trovare nel DM Requisiti Tecnici Ecobonus (che ricordo è stato emanato il 6 agosto 2020, pubblicato in Gazzetta il 5 ottobre 2020 e in vigore dal giorno successivo) in particolare nell’allegato A ai capitoli 13.1 e 13.2 (>> leggi: Ecobonus 110%, requisiti tecnici e asseverazioni: istruzioni dai decreti attuativi):
– 13.1 Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, nonché per gli altri interventi che, ai sensi del presente allegato prevedano la redazione dell’asseverazione ai sensi del presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;
b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione di cui all’articolo 8.

Sismabonus 110%, come averlo col rinforzo dei solai esistenti

Quindi per quanto concerne il prezzo relativo alla formazione del cappotto termico, il tecnico dovrà fare riferimento all’art. 13.1 commi a) e b) e asseverare che i costi indicati (comprensivi di tutte le spese necessarie e accessorie) per la formazione e posa in opera siano inferiori o tutt’al più uguali ai prezzi medi riportati nel prezzario della regione nella quale si svolgono i lavori o, in alternativa, alle guide della casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile.

Non si deve fare quindi riferimento a prezzari regionali di altre regioni né ai prezzari della locale Camera di Commercio. Nel caso in cui, e solamente nel caso in cui, i due prezzari indicati (quello regionale o DEI) non riportino le voci relative all’intervento, il tecnico può determinare analiticamente il nuovo prezzo. In questo caso ritengo sia consentito e corretto fare eventualmente riferimento anche al prezzario della locale CCIAA. In tali casi il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati nell’Allegato I.

Leggi anche: Superbonus, delibere condominiali e sostituzione degli infissi dei condomini

Invece per determinare la congruità dei prezzi relativi alla sostituzione dei serramenti il tecnico può fare riferimento all’articolo 13.2:
– 13.2 Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al presente decreto e utilizzare i prezzi indicati nell’allegato I.

Infatti in questo caso l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore trattandosi di un prodotto commerciale ben individuato, completo e pre-assemblato.

> Curiosa qui: Mappe catastali per consultare i valori immobiliari online

Risposta a cura di Sergio Pesaresi, ingegnere civile, progettista specializzato in costruzioni ecosostenibili e di bio-architettura. È consulente e docente dell’Agenzia CasaClima di Bolzano. Progettista di case passive certificato dal Passvhaus Institut di Darmstadt (D) e accreditato presso il PHI-Ita di Bolzano. Supervisor della Fondazione ClimAbita e SouthZeb designer. Tecnico base di ARCA e Tecnico ufficiale Biosafe. Studioso delle tematiche del Paesaggio e della Mobilità Sostenibile. È docente in corsi di aggiornamento professionale e consulente di Fisica Edile.

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Foto: iStock/ferrantraite

Fonte: EdilTecnico

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