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21 Marzo 2024

Bonus Verde: la detrazione non utilizzata è trasferibile?

Torna la primavera e noi torniamo a parlare di Bonus Verde, un’agevolazione introdotta nel 2018 e poi rinnovata varie volte ma ormai agli sgoccioli, perché confermata solo fino alla fine del 2024: ancora poco tempo quindi per usufruirne. Vediamo di cosa si tratta e la risposta al dubbio di un contribuente, che vuole sapere se la detrazione non ancora utilizzata di trasferisce in caso di vendita dell’immobile.

Abbiamo visto in vari articoli i dettagli di questa agevolazione, ma per riassumere: il Bonus Verde è una detrazione fiscale introdotta per promuovere la creazione e la cura di spazi verdi, con benefici sia estetici sia ambientali, come il miglioramento della qualità dell’aria e la riduzione del rischio idrogeologico. Il Bonus Verde consente di detrarre dall’IRPEF il 36% delle spese sostenute per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private, di parti comuni di edifici residenziali, di terrazzi e giardini, con un massimo di spesa detraibile di 5 mila euro per unità immobiliare (quindi con un vantaggio fiscale massimo di 1800 euro, da ripartire in 10 anni).

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Bonus Verde 2024: interventi ammessi

La detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute è ammessa per i seguenti interventi (e connesse attività di progettazione e manutenzione):

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Sono agevolabili anche le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.
La detrazione del 36% non spetta, invece, per le spese sostenute per:

  • manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati;
  • lavori in economia e fai da te.

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Lisa De SimoneEsperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale.

Lisa De Simone | Maggioli Editore 2021

Bonus Verde: come avere la detrazione

Per avere diritto al Bonus Verde il pagamento delle spese per gli interventi ammessi all’agevolazione deve avvenire con strumenti che ne consentano la tracciabilità (per esempio bonifici bancari o postali).

Hanno diritto all’agevolazione i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative spese. Anche i familiari conviventi di chi possiede o detiene l’immobile possono accedere al Bonus Verde se ne sostengono le spese e le fatture e i bonifici sono intestati a questi soggetti.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5 mila euro per unità immobiliare a uso abitativo (la detrazione massima è quindi di 1.800 euro – 36% di 5000 – per immobile). L’importo va poi inserito in dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI PF).

Come detto, sono agevolabili anche le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5 mila euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che questa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Bonus Verde: è trasferibile?

Una contribuente ha chiesto alla posta di FiscoOggi, la rivista web dell’Agenzia delle Entrate, se in caso di vendita dell’immobile per il quale sta usufruendo del Bonus Verde le rate di detrazione mancanti (in totale sono 10, di pari importo) passano automaticamente all’acquirente oppure no. La risposta è affermativa, a meno che non ci sia un diverso accordo tra le parti e sempre che l’acquirente sia una persona fisica.

Quindi, in assenza di specifici accordi, la detrazione non utilizzata (in tutto o in parte) è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente dell’unità immobiliare su cui gli interventi sono stati eseguiti.

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Fonte: EdilTecnico

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