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28 Ottobre 2022

Bonus Mobili e compatibilità con altri Bonus: come funziona?

Risponde l'Esperta

La nostra esperta Lisa De Simone risponde alle domande poste dagli utenti sulle detrazioni fiscali in edilizia. Il quesito analizzato questa settimana è il seguente:

“Io devo a breve iniziare una ristrutturazione totale dell’immobile, quindi userei tutti i bonus tradizionali (no 110 perché è unifamiliare). I bonus che utilizzerei sono: Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus, Bonus Facciate e Bonus Mobili. In merito a quest’ultimo bonus cioè il Bonus Mobili, leggo che non è cumulabile con Ecobonus e non riesco ben a capire cosa voglia dire. Nel concreto la domanda è: io utilizzando il Bonus Ristrutturazioni in automatico mi si spetta il Bonus Mobili, ma facendo io stesso anche Ecobonus rischio di perdere il Bonus Mobili (visto che leggo online che Ecobonus e Bonus Mobili non sono cumulabili)? Attendo vostro riscontro. Grazie.”

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Di seguito la risposta.

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Compatibilità e incompatibilità tra diverse agevolazioni

Il quesito del nostro lettore torna su una tematica molto discussa relativamente alla possibilità di sommare diverse detrazioni fiscali per gli interventi da effettuare sullo stesso immobile, e sulle possibili conseguenze pratiche.

Il Bonus Mobili prevede un percorso a sé, mentre per le detrazioni che riguardano gli interventi di tipo edilizio veri e propri occorre considerare che:

  • se l’intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili (ad esempio la sostituzione degli infissi che può essere agevolata sia come Ecobonus che come ristrutturazione), è possibile avvalersi di una sola agevolazione nell’ambito dello specifico limite di spesa;
  • se si realizzano interventi diversi e riconducibili a diverse agevolazioni (ad esempio sostituzione della caldaia con installazione delle termovalvole gestibili a distanza e adeguamento dell’impianto elettrico), è possibile usufruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione;
  • in ogni caso l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati, ovvero quelli necessari per completare l’intervento a norma (ad esempio la pittura esterna in caso di realizzazione del cappotto).

Nel complesso, comunque, non ci sono specifiche incompatibilità nell’uso di diverse agevolazioni, tenendo conto che non si possono sommare tra di loro, e una volta esaurito lo specifico plafond di spesa previsto non è possibile ottenere altre detrazioni per i costi rimasti utilizzando altri bonus.

Il concetto di “incompatibilità” di più detrazioni tra loro va utilizzato solo in questo senso, non in senso generale, e, soprattutto, non in riferimento al Bonus Mobili, che ha una storia a sé.

Leggi anche la risposta al quesito: Superbonus unifamiliare. Esaurito plafond annuo, è possibile usufruire di un nuovo Bonus?

Come nasce il Bonus Mobili

La prima versione di questa agevolazione fiscale risale al 2009. Fin da subito le norme sono state pensate come misura di sostegno della filiera produttiva del settore degli arredi e dei grandi elettrodomestici. Una misura di incentivo ai consumi, in sostanza legata ai lavori in casa a loro volta incentivati dalle misure fiscali.

Il Bonus Mobili nella prima versione ha avuto vita breve, ma è stato poi riproposto nella versione attuale nell’art. 16, comma 2, del decreto 63/2013, sempre nel quadro delle misure adottate per favorire la ripresa economica. Il testo in vigore fin da allora non ha subito variazioni.

Le norme prevedono dunque che ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi indicati nel comma 1 dell’articolo 16-bis del TUIR “è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.

Com’è noto i requisiti indispensabili per usufruire dell’agevolazione, illustrate dall’Agenzia delle entrate con le circolari 29/2013 e 11/2014, sono le seguenti:

  • le spese per gli arredi debbono essere sostenute successivamente all’avvio dei lavori per i quali si ha diritto alla detrazione per ristrutturazione e devono riguardare lo stesso immobile;
  • per gli acquisti debbono essere utilizzati strumenti di pagamento tracciabili;
  • il documento di spesa deve riportare i dati fiscali dell’acquirente.

Altre condizioni, altre limitazioni o altre incompatibilità non sono previste.

Quindi, come giustamente indicato dal nostro lettore, utilizzando la detrazione per ristrutturazione spetta “in automatico” il Bonus Mobili. E questo non si perde se insieme al bonus ristrutturazioni si utilizzano anche altre agevolazioni, come in particolare l’Ecobonus, dal momento che non ci sono specifiche indicazioni in questo senso nelle norme di legge e neppure nei documenti dell’Agenzia delle Entrate.

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Rinnovo della casa e rinnovo degli arredi

Il fatto che l’Ecobonus venga definito “incompatibile” con il bonus mobili dalla stessa Agenzia non significa infatti che gli interventi di risparmio energetico effettuati insieme a quelli di ristrutturazione facciano perdere il diritto ad avere il Bonus Mobili, ma solo che l’Ecobonus utilizzato da solo non permette di avere il Bonus Mobili.

Quindi il nostro lettore nel prossimo 730, compilando il quadro relativo agli interventi di ristrutturazione, potrà compilare anche la sezione riservata al Bonus Mobili, anche se ricorre anche all’Ecobonus.

Bonus anche in caso di sconto in fattura sui lavori

Infine, come specificato dall’Agenzia delle entrate con la circolare 30/2020, non è da sottovalutare il fatto che è possibile usufruire dell’agevolazione fiscale per gli arredi anche se per le spese per le quali spetta la detrazione per ristrutturazione si opta per lo sconto in fattura o a cessione del credito.

Questo perché non è rilevante la modalità con la quale si sceglie di utilizzare la detrazione, ma solo il fatto che si abbia diritto ad ottenerla.

Hai un dubbio da risolvere in tema detrazioni fiscali in edilizia?

Scrivici all’indirizzo ediltecnico@maggioli.it indicando in oggetto “Risponde l’esperta”.

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Foto:iStock.com/erhui1979

Fonte: EdilTecnico

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