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28 Maggio 2021

Bonus mascherine, tamponi e sanificazione: tutto nel Sostegni Bis

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Il Decreto Sostegni Bis (Decreto legge del 25 maggio 2021 n. 73) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.123 del 25 maggio 2021 e contiene le misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Con il Sostegni Bis vengono stanziati circa 40 miliardi di euro con l’obiettivo di rafforzare e consentire al massimo l’impiego degli strumenti per contrastare la diffusione e il contagio da Covid-19.

Gli obiettivi del Decreto Sostegni Bis sono:

  • sostenere le imprese, l’economia e abbattere i costi fissi;
  • accedere al credito e dare liquidità delle imprese;
  • tutelare la salute;
  • sostenere il lavoro e le politiche sociali;
  • sostenere gli enti territoriali;
  • supportare giovani, scuola e ricerca;
  • applicare misure di carattere settoriale.

Nello specifico, il Decreto legge n.73 del 25 maggio 2021 introduce il bonus mascherine e sanificazione, ovvero viene istituito un credito di imposta del 30% per i dispositivi di protezione compresi i tamponi per Covid-19.

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All’art. 32 del Decreto Sostegni Bis si legge che il credito d’imposta al 30% è valido per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Vediamo nel dettaglio a chi spetta e quali sono le spese agevolabili.

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Bonus mascherine, tamponi e sanificazione: a chi spetta?

Il Sostegni Bis prevede tra i soggetti beneficiari del bonus:

  • esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
  • enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

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Quali sono le spese agevolabili con il bonus mascherine, tamponi e sanificazione?

Il bonus è valido per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

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Come usufruirne?

Per conoscere le modalità per la fruizione del credito di imposta, verrà emesso un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

Si legge nel Sostegni Bis che il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.

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Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Inoltre, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

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Foto: iStock.com/Maridav

Fonte: EdilTecnico

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