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4 Aprile 2024

Bonus infissi: gli effetti del Decreto Salva Conti

L’ultimo intervento normativo, il Decreto Legge 39/2024, detto anche Salva Conti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 marzo 2024 ed entrato in vigore dal giorno successivo, porta con sé significative novità per l’edilizia e nello specifico per il settore dei serramenti.

A tal proposito ANFIT, attraverso un comunicato stampa, riepiloga le novità normativa che interessano il Bonus Barriere Architettoniche 75%, l’Ecobonus e il Bonus Ristrutturazione.
 
Questo decreto apporta cambiamenti ai Bonu Edilizi già ridimensionati da precedenti modifiche legislative, tra cui l’abrogazione dello sconto in fattura e della cessione del credito per i Bonus ordinari e per il Bonus eliminazione Barriere Architettoniche 75%.

ANFIT precisa che tali scelte, pur inquadrabili nell’ottica del risanamento dei conti pubblici, continuano a sollevare questioni riguardo la loro effettiva compatibilità con le esigenze di sviluppo del comparto edile e nello specifico in riferimento al comparto serramenti.

L’Associazione analizza il Decreto, strutturato in 10 articoli, che incide sul settore dei serramenti mediante le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4 e 10. Vediamo nel dettaglio quali sono gli effetti del Decreto Salva Conti sui Bonus per gli infissi e ricordiamo che il DL potrà subire modifiche in sede di conversione.

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Cosa cambia per il Bonus Barriere Architettoniche 75%

Il quarto comma dell’articolo 1 del DL 39/2024 modifica specificamente le disposizioni relative al Bonus Eliminazione Barriere Architettoniche 75%, precedentemente definite dal Decreto Blocca Cessioni del 16 febbraio 2024.

Prima dell’entrata in vigore del DL 39/2024, era previsto che il blocco della cessione per il Bonus eliminazione Barriere Architettoniche 75% non si applicasse alle spese sostenute dopo il 31 dicembre 2023, in particolare quelle effettuate da condomini per parti comuni e da persone fisiche, con specifici requisiti di reddito e disabilità, per la prima casa.

Tuttavia, il DL 39/2024 stabilisce che tali esclusioni dal blocco restano valide solo per le spese sostenute prima dell’entrata in vigore del DL stesso. Per le spese sostenute successivamente, il regime di esclusione dal blocco può essere ancora attivato ma a condizione che, prima dell’entrata in vigore del DL 39/2024, sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: presenza di titolo abilitativo, lavori già iniziati o esistenza di un accordo vincolante tra le parti corredato di un acconto sul prezzo.

Per quanto riguarda gli interventi sugli infissi, ANFIT fa una doverosa precisazione ripercorrendo le ultime vicende legate al Bonus Barriere 75% a partire dal 29 dicembre 2023. Con l’approvazione del DL 212/2023 è stata eliminata la sostituzione degli infissi, tra gli interventi incentivabili con il Bonus Barriere 75%, ad eccezione di alcune specifiche casistiche.

Pertanto l’Associazione ricorda che anche prima della pubblicazione in GU del DL del 29 marzo 2024, il Bonus Barriere 75% e gli strumenti alternativi di fruizione dell’incentivo non erano più applicabili ai prodotti della filiera della finestra, eccetto alcune casistiche residue risalenti al 2023. Quindi il DL 39/2024 non torna su questa tematica e la regolamentazione in materia rimane la medesima prevista dalla legislazione antecedente all’approvazione dell’ultimo decreto.

Cosa cambia per l’Ecobonus e Bonus Ristrutturazione

L’intervento di sostituzione degli infissi è incentivabile con Ecobonus e Bonus Ristrutturazione, quest’ultimo detto anche Bonus Casa.

Una delle novità più rilevanti introdotte dal DL 39/2024 riguarda la modifica delle condizioni di accesso alle agevolazioni previste dall’Ecobonus e dal Bonus Casa per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Prima dell’entrata in vigore di questo decreto, era possibile accedere a queste opzioni a patto che le spese per l’intervento fossero corredate da un titolo edilizio abilitativo depositato ante 16 febbraio 2024. Con l’entrata in vigore del DL 39/2024, si aggiunge la necessità di soddisfare un secondo requisito, ovvero il disporre anche di un versamento a corredo della pratica effettuato prima dell’entrata in vigore del DL stesso.

Questa modifica introduce un ulteriore livello di verifica per l’accesso alle agevolazioni, richiedendo non solo la presenza di un titolo abilitativo ma anche la dimostrazione di un impegno finanziario concreto effettuato prima dell’entrata in vigore del decreto.

Ok al controllo spese, no alla remissione in bonis

L’articolo 2 del Decreto Salva Conti elimina anche la possibilità di ricorrere alla pratica della remissione in bonis per le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito legate ai Bonus Edilizi, chiudendo la porta a eventuali sanatorie per le comunicazioni non trasmesse nei termini previsti.

Viene, inoltre, introdotto con l’articolo 3 l’obbligo di trasmettere dettagliate informazioni sulle spese edilizie incentivate, al fine di permettere un più efficace monitoraggio da parte delle autorità competenti. La mancata osservanza di tale disposizione comporterà sanzioni amministrative.

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Fonte: EdilTecnico

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