Nella giornata di ieri avevamo già anticipato lo stop del Governo all’iniziativa di Regioni e province per lo sblocco dei crediti incagliati, che ora con il decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023 si concretizza e diventa effettivo: c’è quindi il vero e proprio divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionarie di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con interventi edilizi. Ma il Governo è andato oltre, introducendo il blocco definitivo di cessione del credito e sconto in fattura per tutti i nuovi lavori.
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Per i nuovi interventi agevolati dal Superbonus e da tutti gli altri Bonus Edilizi non saranno quindi più consentiti né la cessione del credito né lo sconto in fattura. Lo stop decorre dall’entrata in vigore del decreto-legge approvato ieri in serata dal Consiglio dei Ministri, pubblicato subito dopo in Gazzetta Ufficiale e in vigore già da oggi, 17 febbraio 2023.
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Per interventi post decreto utilizzabile solo detrazione Irpef
Si potrà quindi continuare a optare per cessione del credito o sconto in fattura solamente per i lavori per cui prima dall’entrata in vigore del decreto sia stata presentata la CILA o CILAS (o la richiesta di titolo abitativo per gli interventi di demolizione e ricostruzione), mentre per tutti gli interventi successivi sarà utilizzabile solo la detrazione Irpef.
Si legge nella premessa al Decreto legge (recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali) che le nuove misure sono state adottate perché “Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre ulteriori e più incisive misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia e di definire il perimetro della responsabilità derivante dal meccanismo della cessione dei crediti ad essa connessa”.
Sono quindi abrogate le norme che prevedevano la possibilità di cedere i crediti fiscali relativi a:
- spese per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni dei condomini, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro;
- spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni dei condomini o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile.
>> Scarica il decreto-legge n.11 del 16 febbraio 2023 <<
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Foto:iStock.com/udra