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26 Novembre 2021

Bonus edilizi: quando non servono visto di conformità e asseverazione congruità spese

Bonus edilizi no visto di conformità e asseverazione congruità spese

È ripartito il canale telematico dell’Agenzia delle entrate per l’invio delle comunicazioni per la cessione del credito per i bonus casa per le operazioni di fatto concluse ma rimaste “congelate” dall’entrata in vigore del decreto antifrode.

Sul sito dell’Agenzia si legge: “Le procedure telematiche di comunicazione all’Agenzia delle entrate delle opzioni (sconto in fattura e cessione del credito) relative alle detrazioni per lavori edilizi (diverse dal Superbonus) sono state aggiornate in base a quanto previsto dalla FAQ pubblicata il 22 novembre 2021, per consentire l’invio delle comunicazioni delle opzioni esercitate entro l’11 novembre 2021, per le quali non è richiesta l’apposizione del visto di conformità“.

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Potranno quindi essere inviate le comunicazioni per tutte le fatture pagate con lo sconto fino all’11 novembre scorso, dato che in questi casi il visto di conformità non serve.

Ecco quali sono.

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Le cessioni “salvate” dal blocco

Come indicato dalle Entrate nelle FAQ del 22 novembre scorso, ad essere ancora esentate dall’obbligo di asseverazione delle spese e di visto di conformità, sono le fatture emesse e pagate fino all’11 novembre:

  • con lo sconto del 50 per cento per ristrutturazione e alcuni interventi che rientrano nell’ecobonus;
  • con lo sconto del 65 per cento per l’ecobonus;
  • con lo sconto del 90 per il bonus facciate.

Salve anche le fatture, sempre entro la stessa data, per le quali era già stato raggiunto un accordo formale per la cessione del credito mediante la relativa annotazione sul documento stesso.

>> No asseverazione e visto di conformità? Stop allo sconto per lavori in corso

In questi casi l’operazione di cessione del credito è salva ed è possibile inviare da oggi le relative comunicazioni telematiche all’Agenzia delle entrate, utilizzando la procedura ad hoc.

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Sì anche per le cessioni successive alla prima

Sbloccate anche le cessioni già accettate e rimaste nel limbo, ossia quelle per le quali per le quali l’Agenzia delle entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento entro l’11 novembre.

Anche in questo caso non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese. I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese.

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Le operazioni rimaste al palo

E chi invece ha pagato tutto entro l’11 novembre convinto di poter andare in baca o allo sportello postale per aprire la pratica e cedere il credito senza problemi? Niente da fare, in questo caso è ancora tutto bloccato.

>> Modello cessione o sconto in fattura. Entrate modifica il format

Nelle FAQ il problema non è eppure lontanamente affrontato, mancano tutte le regole operative, e non si sa nulla sulla possibilità di portare in detrazione anche il costo di asseverazione e visto.

Che dire poi del fatto che, anche volendo richiedere l’asseverazione delle spese non c’è nessun modello ufficiale, né si dice da nessuna parte come regolarsi per questa certificazione?

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Una partita ancora aperta

A conti fatti, dunque, quella dei lavori conclusi e pagati fino all’11 novembre è ancora una partita del tutto aperta. Tra l’altro il Governo ha deciso di mettere mano a tutta la questione nell’ambito dell’esame parlamentare della manovra di Bilancio.

Il Decreto Antifrode, infatti, è stato “abbandonato” e non avrà un percorso parlamentare a sé, in quanto il testo è confluito in un emendamento all’articolo 9 del disegno di legge di Bilancio, quello che proroga il Superbonus e l’opzione per la cessione del credito, già presentato ufficialmente in Senato.

Vedremo se ci saranno correttivi su input del Parlamento.

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Foto:iStock.com/marchmeena29

Fonte: EdilTecnico

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