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24 Novembre 2021

Bonus edilizi dopo l’Anti-frodi: per fatture pagate no visti e asseverazioni

Decreto antifrode fatture pagate

L’Agenzia delle Entrate ha parlato! Dopo giorni di caos cominciano ad esserci i primi chiarimenti che fanno ben sperare sull’applicabilità del Bonus Facciate al 90% entro fine anno, l’agevolazione per la quale si è temuto il peggio > qui ne parliamo meglio <

Il Decreto Antifrodi ha scosso gli animi (e il mercato dell’edilizia) introducendo l’obbligo di asseverazione congruità costi e visto di conformità per poter usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito per tutti i bonus edilizi diversi dal 110.

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In attesa di maggiori chiarimenti, e per cercare di capire meglio, c’è stato uno stop all’invio delle comunicazioni delle opzioni alle Entrate, nonostante il velocissimo aggiornamento della piattaforma. Anche gli istituti di credito hanno fermato i sistemi, tra i quali Poste spa, che ha bloccato il servizio di cessione del credito subito dopo l’entrata in vigore del Decreto Anti-frodi > qui spieghiamo cosa sta succedendo <

Vediamo nel dettaglio quali sono gli ultimi chiarimenti delle Entrate sul tema estensione adempimenti e fatture pagate.

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12 novembre 2021: prima e dopo

La data è da ricordare, perché è il giorno dell’entrata in vigore del Decreto Anti-frodi.

Le Entrate chiariscono cosa succede qualora un contribuente abbia completato il pagamento delle fatture entro l’11 novembre 2021 e sottoscritto i relativi accordi con il cessionario, senza però effettuare la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura attraverso la piattaforma delle Entrate.

L’Agenzia spiega che in questo caso l’obbligo di visto di conformità e asseverazione dei costi, ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, si applica alle comunicazioni trasmesse dopo il 12 novembre 2021.

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Inoltre c’è da dire che le Entrate si stanno attrezzando per aggiornare le procedure telematiche (entro il prossimo 26 novembre) e consentire le comunicazioni semplificate, ovvero quelle che escludono la presentazione del visto di conformità. Difatti nelle FAQ viene spiegato che: “si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate; si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e dell’asseverazione. Al riguardo, si precisa che, per consentire la trasmissione di tali comunicazioni, le relative procedure telematiche dell’Agenzia delle entrate saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre 2021”.

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Resta sospesa la questione, sollevata dal responsabile del dipartimento politiche fiscali di CNA, Claudio Carpentieri, delle fatture emesse ma non pagate, che in caso di assenza di congruità dovrebbero esser riemesse, con un netto a pagare evidentemente più alto.

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Per quanto riguarda invece la questione valori massimi di alcuni beni, ai fini l’individuazione dei dell’asseverazione della congruità delle spese, Entrate precisa che è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020, in vista del successivo decreto del ministero della Transizione ecologica che individuerà tali parametri, come stabilito dal Dl “Rilancio” (articolo 119, comma 13-bis).

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Asseverazioni, asseveratori e detraibilità spese professionali

Una delle FAQ delle Entrate chiarisce anche il tema asseverazione prevista per gli interventi oggetto dei Bonus diversi dal Superbonus e cosa viene attestato attraverso la stessa.

I tecnici abilitati asseverano la sola congruità delle spese sostenute e non devono attestare l’effettiva realizzazione del lavoro. Ciò rende possibile anticipare, anche con lo sconto in fattura, i pagamenti rispetto ai lavori ad esempio per il Bonus Facciate, pagando con bonifico anche solo il 10% dell’importo complessivo e quindi grazie al principio di cassa, l’intera spesa si considera sostenuta nel corso del 2021.

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Sugli asseveratori, le Entrate specificano che i tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni relative ai lavori rientranti nel Superbonus possono asseverare per lo stesso tipo di intervento anche la congruità delle spese sostenute, prevista dal Decreto Anti-frodi.

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Resta da chiarire la questione circa la detraibilità delle spese professionali, sostenute per l’estensione di tali adempimenti. Bruno Panieri, direttore delle politiche economiche di Confartigianato, ha dichiarato «il Parlamento deve intervenire sulla detraibilità delle spese professionali per visto e asseverazione per lavori extra superbonus, o almeno esentare da questi adempimenti i lavori sotto i 20-30mila euro».

>> Scarica il TESTO AGGIORNATO, con il nuovo Decreto antifrode, degli articoli 119 e 121 che regolamentano il SUPERBONUS (in grassetto le novità introdotte)!!

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Foto:iStock.com/aydinmutlu

Fonte: EdilTecnico

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