In tanti, quando viene il momento di vendere o acquistare casa, si chiedono la cessione della cucina sia operazione distinta dalla cessione dell’unità immobiliare stessa. Il motivo è semplice, perché a seconda del caso si determinerà il profilo IVA cui è soggetta (ordinaria o no), sia verso il cliente finale sia al passaggio dal produttore alla società immobiliare.
Le cucine, di fatto, sono assimilabili ai “beni immobili” oppure ai “beni finiti”? O nessuna di queste possibilità? Vediamo in dettaglio la questione, cui Entrate risponde con la risoluzione n. 25/E del 14 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il regime fiscale applicabile alla cessione di unità immobiliare con cucina. In più, riportiamo anche le agevolazioni fiscali esistenti per le cucine.
>> Superbonus a rischio: tutto verso il bonus unico 75% <<
Bonus cucina e aliquota IVA da applicare se si cede con l’immobile
Nello specifico, è stato chiesto se la cessione di una cucina funzionante all’interno di un’unità immobiliare (c.d. cessione “a corpo”) costituisca, sotto il profilo IVA, un’unica operazione immobiliare oppure un’operazione distinta.
Con le Note Esplicative sulle norme dell’UE in materia di IVA del 26 ottobre 2015, vengono fornite informazioni generali soltanto in merito alle norme UE in materia di IVA concernenti il luogo delle prestazioni di servizi relativi a beni immobili, nonché spiegazioni su come tali norme vadano intese secondo la Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale della Commissione europea.
Leggi anche: Esempio pratico Superbonus: caso di ristrutturazione e costo netto
In questo caso invece si ha una cessione di beni territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia, e le Note Esplicative non possono pertanto considerarsi idonee.
Cucina rimovibile, cosa cambia?
Una cucina funzionante situata all’interno di una unità abitativa non possiede le caratteristiche proprie dei beni immobili come definiti dal art. 13-ter del regolamento(CE) n. 282/2011.
Infatti, una cucina arredata non può dirsi:
– incorporata nel fabbricato o nell’edificio, essendo, di norma, agevolmente smontabile e rimovibile;
– parte integrante di un fabbricato o di un edificio: in mancanza di una cucina arredata il fabbricato o l’edificio non può dirsi incompleto, diversamente da quanto accadrebbe per l’eventuale mancanza di porte, finestre, tetti, scale e ascensori (>> Il Superbonus per l’ascensore conviene! Nuovi incentivi e regole);
– installata in modo permanente in un fabbricato o in un edificio, potendo essere rimossa senza di per sé distruggere o alterare il fabbricato o l’edificio stesso.
>> Sul tema: IVA agevolata 10% per impianti fognari
Cessione cucina con immobile, operazione accessoria?
Per questo motivo non ci sono nemmeno le condizioni per considerare la cessione della cucina quale operazione accessoria alla cessione dell’unità immobiliare a uso abitativo. Per l’art. 12 del decreto IVA, il trasporto, la posa in opera, l’imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie a una cessione di beni o a una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti dell’operazione principale.
DEFINIZIONE OPERAZIONE ACCESSORIA (Corte di Giustizia UE)
Una prestazione deve essere considerata accessoria a una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore.
Queste regole sono state recepite dalla Suprema Corte di Cassazione, che ha confermato che la prestazione accessoria deve essere strumentale a quella principale e avere il fine di permettere l’effettuazione o la migliore fruizione della prestazione principale; cioè l’elemento decisivo è rappresentato dal fatto che l’operazione accessoria si configuri essenzialmente come un mezzo per il completamento o la realizzazione della operazione principale.
Leggi anche: Superbonus per trasformare il sottotetto in abitazione
Coerentemente con i predetti principi, con la risoluzione n. 88/E del 12 giugno 2001, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che per individuare le operazioni accessorie occorre verificare concretamente il nesso di dipendenza funzionale con la prestazione principale e il valore comparativo delle varie prestazioni.
La stessa risoluzione ha precisato, altresì, che le operazioni accessorie devono avere la funzione di integrare, completare e rendere possibile la prestazione principale.
In pratica, la cessione di una cucina funzionante non costituisce un elemento senza il quale l’operazione principale di vendita dell’unità immobiliare non sarebbe possibile. Pertanto, la cessione delle unità abitative di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, costituisce, ai fini IVA, una cessione di beni distinta da quella avente a oggetto la cucina.
CONCLUSIONE: La cessione di una cucina deve considerarsi come un’operazione distinta dalla cessione dell’unità immobiliare ed essere assoggettata ad aliquota IVA ordinaria.
>>>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news
Quale IVA per cessione di beni finiti?
In generale, sono soggette all’aliquota IVA del 4 per cento le cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati. (n. 24, Tabella A, Parte II, allegata al Decreto IVA)
Il n. 127-terdecies della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, prevede invece l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento alla cessione dei beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all’art. 31, legge n. 457/1978, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo.
Leggi anche: Bonus mobili è abbinabile alla detrazione per ristrutturazioni
Riassumendo, per la cessione dei beni finiti, diversi dalle materie prime e semilavorate, è applicabile:
– l’aliquota IVA del 4%, quando sono forniti per la costruzione, anche in economia, di fabbricati di tipo economico aventi le caratteristiche richieste dalla Legge Tupini nonché delle costruzioni rurali;
– l’aliquota IVA del 10%, quando, fra l’altro, sono forniti per la realizzazione di specifici interventi di recupero.
Rinnovare la cucina e bene finito
Una cucina funzionante, completa di tutti gli elementi normalmente impiegati per lo scopo a cui è destinata è composta da un insieme di elementi che, complessivamente intesi, non sembrano possedere le caratteristiche proprie dei beni finiti secondo le indicazioni sopra fornite.
Una cucina arredata, infatti, sebbene sia in grado di conservare una propria individualità, è formata da beni ed elementi che, di norma, non sono destinati a incorporarsi e divenire parte della costruzione.
>>>> Lo sai che il Superbonus vale anche su abusi edilizi?
Quindi la cessione della cucina dal produttore o installatore non costituisce un’operazione avente ad oggetto un bene finito. Conseguentemente, detta operazione deve essere assoggettata a IVA con l’aliquota ordinaria.
Cucina, quale agevolazione fiscale?
In generale, se avete ristrutturato o state ristrutturando casa, potete approfittare del Bonus mobili per l’acquisto agevolato di arredo ed elettrodomestici. La legge di Bilancio approvata lo scorso dicembre, infatti, ha prorogato l’incentivo fino al 31 dicembre 2021 aumentando per quest’anno il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione da 10mila a 16mila euro comprendendo anche le eventuali spese di consegna e montaggio.
>> Qui trovi tutte le informazioni che ti servono, inclusa la Guida dedicata al Bonus Mobili 2021.
Ma si può usare la cessione credito per il Bonus Mobili? Scoprilo leggendo questo articolo.
Ti consigliamo
IVA IN EDILIZIA: COME APPLICARLA
Lisa De Simone, 2020, Maggioli Editore
V edizione, aggiornata con le novità 2020 sulla recentissima serie di documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate che consentono di usufruire con più facilità dell’agevolazione, anche a chi possiede già un immobile acquistato come prima casa. Questa…
Foto: iStock/AsiaVision