Bonus casa under 36 ancora disponibile per chi ha firmato il compromesso entro il 31 dicembre 2023, a patto di fare il rogito entro il 31 dicembre prossimo, come previsto dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe in vigore dal 29 gennaio, che ha spostato in avanti la scadenza dell’agevolazione.
E per chi ha comprato casa tra gennaio e febbraio c’è la possibilità di avere un credito d’imposta per le tasse pagate e non dovute presentando al notaio un atto integrativo. Tutte le regole nella circolare 14/2024 dell’Agenzia delle entrate che fa il punto sul bonus.
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Chi ha diritto alle agevolazioni
Il Bonus prima casa under 36 è riconosciuto ai giovani che hanno meno di 36 anni nel 2024 e un Isee non superiore a 40.000 euro al momento della stipula del contratto definitivo.
Per chi rispetta questi requisiti c’è l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sull’acquisto se il venditore è un privato.
In caso di acquisto dal costruttore, quindi con un atto soggetto a Iva, spetta invece un credito d’imposta pari alla somma dovuta. Come ulteriore agevolazione è prevista l’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui.
La proroga e i mesi “scoperti”
La scadenza del Bonus inizialmente è stata prevista al 31 dicembre 2023. La legge di conversione del decreto 215/2023 (legge n. 18/2024), in vigore dal 29 febbraio 2024, ha poi stabilito che le agevolazioni si possono richiedere anche quando è stato sottoscritto solo il contratto preliminare al 31 dicembre 2023, purché l’atto definitivo venga stipulato entro il 31 dicembre 2024. È necessario, inoltre, che il compromesso sia stato registrato entro la stessa data, altrimenti il Bonus non spetta.
La stessa legge ha previsto una tutela per gli acquirenti che hanno stipulato un atto definitivo tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della nuova disposizione, vale a dire il diritto di ottenere un credito d’imposta pari alle imposte corrisposte in eccesso rispetto a quelle dovute qualora fossero state applicate le agevolazioni anche in questo arco di tempo.
Nella circolare l’Agenzia detta le regole per richiedere il credito. Questo si può utilizzare esclusivamente nel 2025 in diminuzione dell’Irpef e per l’importo non usufruito in questo modo, in compensazione tramite modello F24 per pagare altre imposte.
Isee e atto integrativo
Per prima cosa si chiarisce che in caso di Isee mancante al momento del rogito, è possibile dimostrare il rispetto dei requisiti se, anche in data successiva, si è in possesso di un Isee in corso di validità nel 2024 che fa riferimento allo stesso nucleo familiare in essere alla data di stipula dell’atto.
Per poter avere il riconoscimento del credito, invece, si dovrà presentare al notaio un atto integrativo al rogito, ossia una dichiarazione con la quale si attesta la volontà di avvalersi dei benefici fiscali “prima casa under 36” essendo in possesso dei relativi requisiti richiesti dalla legge. L’atto integrativo deve contenere anche la dichiarazione di essere in possesso dell’attestazione Isee in corso di validità nel 2024 o di aver già provveduto a richiederla, mediante presentazione di apposita Dsu.
Il credito spetta anche per le imposte pagate sul mutuo. L’atto può essere presentato anche in data successiva al 31 dicembre 2024, purché entro il termine di utilizzo del credito d’imposta spettante, quindi comunque entro il 31 dicembre 2025.
Domanda ad hoc per il rimborso delle imposte al compromesso
L’esenzione dalle imposte prevista al rogito non si applica automaticamente anche ai contratti preliminari. Per questo, ricorda la circolare, alla stipula del contratto definitivo è possibile presentare istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra.
La richiesta di rimborso va presentata entro tre anni dal giorno del pagamento.