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20 Gennaio 2023

Bonus 50% per rifare il bagno: è sufficiente spostare una porta?

Risponde l'Esperta

La nostra esperta  Lisa De Simone risponde alle domande poste dagli utenti sulle detrazioni fiscali in edilizia. Il quesito analizzato questa settimana è il seguente:

“Il rifacimento parziale del bagno (pavimento, rivestimento e sostituzione sanitari), è uno degli interventi classificati come lavori di manutenzione ordinaria. È comunque possibile fruire della detrazione fiscale per la ristrutturazione edilizia al 50% se questo viene realizzato nell’ambito di un intervento (con CILA) di manutenzione straordinaria (spostamento di una porta) all’interno dello stesso appartamento? In caso di risposta positiva, dove trovo i riscontri?”

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Il quesito di questa settimana riporta l’accento sulla questione delle lavorazioni accessorie o di completamento dell’intervento principale che in quanto tali possono essere ammesse alla detrazione anche quando si tratta di interventi che in sé rientrano nella categoria della manutenzione ordinaria. Si tratta di una questione affrontata in dettaglio dalle Entrate da ultimo nella circolare 28/2022 dedicata proprio ai bonus edilizi, nella quale vengono confermata tutte le precedenti indicazioni in materia.

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Il principio generale

A dettare le regole generali relative alla correlazione dei vari interventi e quindi alla possibilità di “estendere” l’agevolazione anche alla manutenzione ordinaria, è stata la prima circolare ministeriale dedicata ai bonus edilizi, la n. 57 del 1998. Nel documento di prassi, ripreso anche nella circolare 28/2022, si legge dunque che gli interventi previsti in ciascuna delle categorie edilizie richiamate dalle norme (manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione) “sono, di norma, integrati e correlati ad interventi di categorie diverse; ad esempio, negli interventi di manutenzione straordinaria sono necessarie, per completare l’intervento edilizio nel suo insieme, opere di pittura e finitura ricomprese in quelle di manutenzione ordinaria. Pertanto, al fine dell’esatta individuazione degli interventi da realizzare e della puntuale applicazione delle disposizioni agevolative, occorre tener conto del carattere assorbente della categoria ‘superiore’ rispetto a quella ‘inferiore’”.

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Solo interventi direttamente correlati

Su questa base l’Agenzia delle entrate indica in particolare tra le spese accessorie di tipo edilizio che valgono genericamente per tutti i bonus casa quelle di pittura e finitura e le spese relative allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, indicando poi la necessità di andare nel dettaglio delle varie lavorazioni per avere indicazioni in concreto.

Ad esempio nel caso specifico degli interventi di rinnovamento del bagno, l’Agenzia, nella Guida dedicata alle ristrutturazioni, chiarisce che la sostituzione degli apparecchi sanitari, come pure quella di pavimenti e rivestimenti murari, è detraibile solo se integrata o correlata a interventi maggiori per i quali spetta l’agevolazione. Tra questi troviamo la sostituzione o il rifacimento degli impianti, idrico o di scarico, con innovazioni rispetto alla situazione preesistente.

In sostanza l’intervento di manutenzione ordinaria è ammesso alla detraibilità solo se si tratta di un intervento “direttamente correlato” a quello principale in maniera specifica, non in senso lato. Quindi interventi di manutenzione ordinaria come quelli di sostituzione integrale o parziale di pavimenti e sostituzione di elementi di impianti, possono essere ammessi alla detrazione solo se indicati nella CILA come parti essenziali di un più ampio intervento complessivamente agevolabile, che deve coinvolgere, per forza di cose, anche il bagno in questione.

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Spostamento della porta come manutenzione straordinaria?

Nel caso in questione, peraltro, occorre rilevare che il semplice spostamento di una porta, non rientra nell’ambito della manutenzione straordinaria in quanto non comporta alcuna innovazione rispetto alla situazione preesistente e non richiede alcuna variazione catastale.

Come chiarito infatti dalla circolare 2/2010 dell’Agenzia del Territorio, “per le unità immobiliari ordinarie per le quali la consistenza è calcolata in metri quadrati o in metri cubi, le modifiche interne di modesta entità, non incidenti sulla consistenza dei beni iscritta negli atti catastali ovvero sulla destinazione dei singoli ambienti, non comportano l’obbligo della presentazione di una nuova planimetria in catasto”.

In sostanza solo le opere che incidono sulla distribuzione degli spazi interni comportando delle variazioni rilevanti ricadono nella tipologia degli interventi di manutenzione straordinaria. Viceversa gli interventi realizzati su tramezzi e porte, che non hanno incidenza sulla destinazione degli ambienti, appartengono sempre e comunque alla categoria della manutenzione ordinaria, poiché non comportano nessuna innovazione rispetto alla situazione precedente.

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La responsabilità del tecnico

Tuttavia, come ribadito più volte dalle Entrate, la concreta individuazione delle spese agevolabili e di quelle “correlate” nei casi dubbi, deve essere effettuata da un tecnico abilitato. Quindi se il tecnico interpellato per la presentazione della CILA si prende la responsabilità di identificare come interventi di manutenzione straordinaria tutti quelli che lei ha elencato, eventuali responsabilità per l’uso improprio della detrazione saranno anche a carico del tecnico che ha firmato la documentazione e attestato che il rinnovamento del bagno è un tipo di intervento direttamente collegato e necessario al completamento a regola d’arte degli altri interventi definiti come agevolabili.

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Fonte: EdilTecnico

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