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29 Aprile 2022

Bollino identificativo cessione crediti: cosa cambia dal 1° maggio

Bollino identificativo cessione crediti

Cessione del credito, stop dal 29 aprile per contribuenti alla comunicazione per le spese del 2021. E dal 1° maggio si apre la fase due con l’arrivo del bollino per la tracciabilità. L’Agenzia delle entrate dovrebbe dettare le regole di qui a breve.

Ma anche altre novità sono in vista e potrebbero entrare in un nuovo decreto oppure nella legge di conversione del decreto Energia.

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Il bollino identificativo

Secondo le modifiche introdotte all’art. 121 del decreto Rilancio, i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni non possono formare oggetto di cessioni parziali  successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate.

Per evitare il frazionamento e rendere tracciabili le operazioni al credito viene attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Queste disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Leggi anche: Asseverazione congruità spese: come regolarsi con il nuovo prezzario MiTE

La quarta cessione

Il bollino, in pratica, servirà all’Agenzia delle entrate a verificare che le cessioni successive alla prima siano riconducibili a lavori realmente effettuati, grazie al codice che permetterà di identificare il contribuente che ha ceduto il credito a un fornitore a fronte dello sconto in fattura, o a un istituto di credito.

Per i crediti con il bollino arriva anche la possibilità per le banche e gli altri soggetti vigilati dalla Banca d’Italia, ossia per i soggetti “qualificati” di effettuare anche una quarta cessione del  credito a propri clienti. Al momento, come detto, vige il divieto di frazionare l credito, ma sia il Parlamento che gli stessi istituti bancari spingono per modificare questa norma con l’obbiettivo di accelerare le cessioni e quindi liberare risorse per consentire l’acquisto di nuovi crediti d’imposta.

Non perderti: Quarta cessione del credito: cambiano ancora le regole dei Bonus Edilizi

Cessione per annualità

Una delle proposte in discussione è quella di consentire la cessione per annualità del credito. In base alle norme attuali, infatti, il cessionario che ha acquisito le somme cedute dal contribuente è tenuto a utilizzare le somme con le stesse modalità e la stessa durata prevista per la detrazione originaria. Quindi se cambiano le sue condizioni economiche e si trova a dover pagare meno imposte, perde il credito. La possibilità di cessione per annualità successive potrebbe risolvere queste problematiche rendendo più facili gli acquisti.

Consigliamo

In Le nuove regole della cessione del credito per i bonus edilizi – Pacchetto operativo scaricabile di Lisa De Simone, il professionista troverà:

  • una maxi circolare operativa, realizzata dall’Autrice, con la spiegazione chiara e dettagliata di tutte le novità intervenute dopo l’entrata in vigore del decreto Sostegni ter, relativamente all’applicazione dei bonus edilizi;
  • il modulo per la cessione del credito in vigore a partire dal 4 febbraio 2022;
  • le istruzioni per la compilazione del modulo per la cessione del credito;
  • il glossario generale che riporta la classificazione di legge dell’edilizia libera;
  • una tabella (all’interno della circolare operativa) con i riferimenti delle risoluzioni e degli interpelli dell’Agenzia delle Entrate collegate agli interventi di edilizia libera.

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Foto:iStock.com/AmnajKhetsamtip

Fonte: EdilTecnico

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