CILA senza affermare lo stato leggittimo, è reale? Abbiamo visto che nell’ultima bozza del Decreto Semplificazioni sono previste parecchie modifiche all’art. 119 del Decreto Rilancio (di cui abbiamo scritto qui) per semplificare l’accesso al Superbonus 110%, ma la modifica in generale più sostanziale riguarda di fatto la CILA.
Sembra che tutti gli interventi che accedono al Superbonus, a esclusione di quelli con demolizione e ricostruzione, potranno essere realizzati mediante presentazione di CILA e senza l’asseverazione di conformità edilizia-urbanistica. Vediamo in dettaglio l’argomento.
>> Novità Superbonus 110: le modifiche introdotte dal decreto semplificazioni <<
Basta la CILA per il Superbonus. Nuove regole dl semplificazioni
I professionisti sanno che sono soggetti a CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) valida ai sensi dell’art.6-bis del D.P.R. 380/2001 tutti gli interventi non riconducibili agli articoli 6 – 10 – 22 del medesimo D.P.R. 380/2001 ossia:
– nuova costruzione;
– ristrutturazione;
– manutenzione straordinaria;
– restauro e risanamento conservativo;
– manutenzione ordinaria;
– cambio di destinazione d’uso.
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Da sempre dunque sembra non potersi riscontrare quale categoria di interventi debba essere assoggettata a CILA, in quanto i richiamati articoli 6-10-22 contemplano l’intero novero degli interventi; in realtà occorre, a nostro avviso, rifarsi all’impianto dell’attività edilizia libera che inizialmente prevedeva in base alla Legge 73/2010 anche le opere di manutenzione straordinaria.
In conseguenza dell’abolizione dell’obbligo della CIL (comunicazione di inizio lavori) per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, è sostenibile che nella CILA vi possa rientrare, in via residuale, tutta una serie di interventi asseverati ricadenti nella manutenzione straordinaria, salvo però quelli per i quali è invece necessaria la SCIA. Comunque, anche in questo caso, così come per il mutamento di destinazione d’uso, occorre rifarsi alle norme regionali ed ai regolamenti urbanistici comunali.
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Superbonus 110%, CILA e stato legittimo
Come dicevamo, la modifica più rilevante contenuta nella bozza del dl Semplificazioni riguarda la sostituzione integrale del comma 13-ter (che ha generato tante problematiche interpretative).
Nella sua nuova versione l’art. 119, comma 13-ter prevede:
Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
Ciò implica che tutti gli interventi che accedono al Superbonus, a esclusione di quelli con demolizione e ricostruzione, potranno essere realizzati mediante presentazione di CILA e senza l’asseverazione di conformità edilizia-urbanistica.
Nella CILA dovranno essere attestati solo gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
>>>>> FOCUS!! Conformità edilizia immobili ante 1967: ok alla legittimità anche senza documentazione
Per questi interventi la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del DPR n. 380/2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza dell’attestazione dei dati;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni.
Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
>> Qui trovi la nuova lista delle difformità tollerabili dopo la modifica del TUE col DL semplificazioni (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020).
>> Pdf bozza del Decreto Semplificazioni
Conclusioni (per ora…)
CILA senza attestare lo stato legittimo, è reale? Nella bozza del decreto si parla di stato di fatto e di progetto… Ma se poi rispetto allo stato di fatto è stata eseguita una variazione volumetrica o di prospetto, la pratica rispetto al titolo edilizio che va menzionato, varrà lo stesso? Cosa va legittimato, sempre lo stato di fatto?
I controlli andranno a verificare soltanto la conformità di quanto realizzato rispetto alla CILA presentata, da quanto sembra scritto, e non si dovrà entrare in merito a eventuali difformità ante intervento.
Ripetiamo però che siamo ancora in fase di “revisione bozze”. >>> Seguite con noi cosa si prospetta…
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