Asseverazioni infedeli? Come ben sappiamo, per accedere alle detrazioni offerte dal Superbonus 100%, è necessario che un professionista rilasci un’asseverazione, cioè un documento certifica il possesso di determinati requisiti utili, che permetta al cittadino di accedere alle detrazioni.
Il ruolo dell’asseverante risulta perciò fondamentale ai fini della detrazione, ma molti professionisti si stanno interrogando su quali potrebbero essere le conseguenze in caso di asseverazioni infedeli.
Analizziamo insieme, perciò, quali sono i principali dubbi dei professionisti, a quali particolari prestare attenzione e quali potrebbero essere le sanzioni in caso di asseverazioni infedeli per il Superbonus 110%.
Asseverazioni infedeli: chiarimenti per i professionisti
Rendere migliore il proprio immobile, riqualificandolo sotto l’aspetto estetico, strutturale, energetico e architettonico usufruendo dell’aliquota pari al 110%, è sicuramente un’opportunità da non lasciar sfuggire per i privati cittadini, che possono eseguire i lavori senza sostenere spese, ma anche per le aziende di costruzioni, che hanno la possibilità di “mettere in cantiere” nuovi lavori.
Purtroppo non è tutto così semplice e la possibilità di commettere un errore per aver mal interpretato il decreto, essersi lasciati sfuggire un regolamento o per il poco tempo a disposizione è dietro l’angolo.
Molti professionisti temono che si ripresenti la situazione vista con gli impianti fotovoltaici, in cui il GSE (Gestore dei servizi energetici) ha sospeso l’erogazione degli incentivi a dopo aver verificato le pratiche, disponendo, inoltre, di restituire la somma già concessa.
Altri, invece, hanno paura che l’assicurazione non offrirà loro la dovuta tutela in quanto la compagnia di assicurazione può rigettare legittimamente un sinistro nel caso in cui il professionista trascuri i propri obblighi precontrattuali, contrattuali e quelli previsti dal codice civile.
Non lasciarti scoraggiare dall’incertezza!
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Quali sono le sanzioni previste in caso di asseverazioni infedeli
All’interno del testo del Decreto Rilancio (D.L n° 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) sono già previsti degli articoli dedicati a normare le sanzioni:
– 119, comma 14: « ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. »
– 121, comma 4: « I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. »
– 121, comma 5: « Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L’importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. »
– 121, comma 6: « Il recupero dell’importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi. »
In aggiunta:
– l’art 7 del decreto asseverazioni prevede che l’ordine di appartenenza, del tecnico abilitato, venga informato dell’illecito penale.
Asseverazioni infedeli, su cosa tenere gli occhi aperti?
Come abbiamo appena visto i dubbi dei professionisti sono molti, come molte potrebbero essere le conseguenze negative nel caso di errore da parte dell’asseverante e particolari a cui dedicare attenzione per evitare cadere in errore e ritrovarsi a dover fare i conti con le sanzioni previste potrebbero non essere molto chiari.
Per questo motivo vediamo quali sono le informazioni a cui prestare più attenzione:
– art. 49 del TUE: in questo articolo viene specificato che «gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici.»
– il decreto Prezzi: stando al documento solo i professionisti (architetti e ingegneri) appartenenti al vecchio ordinamento, in quanto, all’interno del decreto si stabilisce che l’asseverazione deve essere redatta da un professionista iscritto agli specifici ordini e collegi professionali, abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Escludendo di fatto ingegneri e architetti junior, periti industriali e geometri non sono abilitati alla progettazione e certificatori energetici che non sono iscritti ad un ordine professionale.
Inoltre:
– non si è sicuri se spetti all’asseverante verificare gli APE;
– non possiamo accertare se l’asseverante debba verificare la conformità dello stato di fatto, oltre che il rispetto delle norme urbanistiche, energetiche e di sicurezza.
Asseverazioni infedeli e Decreto Rilancio: come tutelarsi?
Come previsto dal Decreto Rilancio, viste le responsabilità, gli asseveranti devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile. Tale polizza, atta a garantire il risarcimento dei provocati dall’attività prestata ai propri clienti e al bilancio dello Stato, deve avere un massimale adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi, in ogni caso, non inferiore a 500.000 €.
– per la riqualificazione sismica, il modello di asseverazione prevede che il professionista dichiari di essere in possesso della polizza assicurativa;
– mentre per le asseverazioni relative alla riqualificazione energetica, il modello prevede che l’assicurazione venga stipulata a proprio nome ed esclusivamente per le finalità descritte nel comma 14 dell’Art.119 del DL 34/2020.
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