Come sappiamo, la piena attuazione dell’Assegno unico per famiglie con figli – che per la prima volta sarà destinato anche ai lavoratori autonomi a partita Iva e non solo ai dipendenti – è stata rimandata a gennaio 2022.
Intanto però, in attesa che il Governo attui la legge delega 46/2021 riordinando tutte le misure per le famiglie, viene introdotto un assegno ponte mensile (denominato “Assegno temporaneo per i figli minori”) per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 per chi attualmente non avrebbe diritto agli assegni al nucleo familiare “classici” (ANF).
Si tratta quindi di lavoratori autonomi, partite Iva, forfettari in possesso di un indicatore ISEE inferiore a 50 mila euro, e anche disoccupati.
Assegno ponte, importi
L’importo mensile è modulato in base all’ISEE e al numero di figli minori di 18 anni: si va da un massimo di 217,80 euro a figlio per nuclei con almeno 3 figli minori e ISEE inferiore a 7 mila euro a un minimo di 30 euro a figlio per nuclei con 1 o 2 figli minori e ISEE da 39900 a 50 mila euro (>> in questa tabella tutti gli importi in dettaglio).
Gli importi prevedono inoltre una maggiorazione del 30% per ogni figlio dopo il terzo e una maggiorazione di 50 euro per ogni figlio minore con disabilità. Le somme corrisposte a titolo di assegno temporaneo non subiscono alcuna trattenuta per contributi INPS o tassazione IRPEF, e non rientrano nella formazione del reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario.
>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news
Assegno ponte autonomi, come richiederlo
A partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile fare domanda all’INPS tramite questi canali:
- portale web, collegandosi al sito inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di patronato
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. In seguito, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
L’importo dell’assegno verrà corrisposto per mezzo di:
- Accredito bancario sulle coordinate IBAN del richiedente;
- Bonifico domiciliato.
In caso di affido condiviso, l’importo può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ogni genitore.
Ti potrebbe interessare:
Il regime forfetario dalla A alla Z
Salvatore Giordano, 2021, Maggioli Editore
Il regime forfetario, oltre ad essere noto per l’agevolato carico fiscale in capo al contribuente, risulta essere vantaggioso anche grazie alle semplificazioni che la sua adozione comporta su una serie di adempimenti che risultano essere obbligatori per gli altri regimi fiscali…
Immagine: iStock/freemixer