Ascensore in condominio, montascale in casa. Quando si parla di eliminazione delle barriere architettoniche sono certamente questi due questi i primi due interventi che vengono in mente. Interventi ora agevolati con il bonus del 75%, come previsto dall’art.119-ter del decreto Rilancio.
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Per gli interventi in condominio prevista la maggioranza ridotta e nessuna possibilità di esimersi dalla spesa se l’intervento rispetta le prescrizioni del D.M. 236/1909. Stessa agevolazione anche per gli interventi di innovazione dell’impianto preesistente.
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Dimensioni minime e porte automatiche
Le prescrizioni tecniche per l’ascensore sono contenute nel punto 4.1.12 del D.M. 236/1989.
Da rispettare le seguenti dimensioni:
- cabina di dimensioni minime di 1.20 m di profondità e 0.80 m di larghezza;
- porta con luce netta minima di 0.75 m posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1.40×1.40 m.
Le porte di cabina e del piano devono essere del tipo a scorrimento automatico e di dimensioni tali da permettere l’accesso alla sedia a ruote. Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo (come cellula fotoelettrica, costole mobili) per l’arresto e l’inversione della chiusura in caso di ostruzione del vano porta.
I tempi di apertura e chiusura delle porte devono assicurare un agevole e comodo accesso alla persona su sedia a ruote.
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Bottoniera e comandi
La bottoniera deve avere i bottoni ad una altezza massima compresa tra 110 e 140 cm; la bottoniera interna deve essere posta su una parete laterale ad almeno 35 cm dalla porta, e i comandi debbono essere anche in braille.
Nell’interno della cabina devono essere posti un citofono, un campanello d’allarme, un segnale luminoso che confermi l’avvenuta ricezione all’esterno della chiamata d’allarme, una luce di emergenza. Deve essere prevista la segnalazione sonora dell’arrivo al piano e un dispositivo luminoso per segnalare ogni eventuale stato di allarme.
Queste stesse prescrizioni vanno rispettate quando si intende aggiornare un impianto esistente. In entrambi i casi è riconosciuto il bonus del 75% e l’IVA al 4% su tutto l’intervento. Anche se gli ascensori rientrano tra i beni significativi, infatti, come più volte chiarito dell’Agenzia delle entrate (ad esempio con la risposta 3/2020) con l’aliquota IVA al 4% il legislatore ha voluto agevolare i trasferimenti di beni, che per le caratteristiche di costruzione, sono idonei a risolvere limiti di deambulazione e ha dunque inteso oggettivizzare la portata applicativa dell’agevolazione puntando più sulla natura del prodotto che sullo status di invalidità del soggetto.
In tale ottica, l’aliquota al 4% può applicarsi in ogni fase di commercializzazione del bene, nella misura in cui risponda alle peculiarità tecniche indicare dal punto 8.1.13 del D.M. 236/1989.
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Innovazioni e rispetto dei requisiti
Quando si tratta di impianti a norma da questo punto di vista, come precisato anche dall’art. 119-ter, per la validità delle delibere condominiali è sufficiente la maggioranza semplice, ossia numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti all’assemblea, e almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio.
Non possono essere invocate maggioranza più elevate né è possibile fare riferimento all’articolo 1121 del codice civile che regolamenta le innovazioni a carattere voluttuario per le quali è possibile un uso separato, e di conseguenza consente di non partecipare all’intervento. A stabilirlo, dopo le ultime modifiche introdotte, il comma 1 dell’art. 2 della legge 13/1989 secondo il quale le nuove installazioni “non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell’articolo 1121, primo comma, del codice civile”.
Resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato.
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Montascale e piattaforme elevatrici
In alternativa agli ascensori è consentita l’installazione di servoscala sempre nel rispetto dei requisiti richiesti, in questo caso, dal punto 8.1.12 del D.M. 236/1989.
I servoscala si distinguono nelle seguenti categorie:
a) pedana servoscala: per il trasporto di persone in piedi;
b) sedile servoscala: per il trasporto di persona seduta;
c) pedana servoscala a sedia ribaltabile: per il trasporto di persona in piedi o seduta;
d) piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote;
e) piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote o persona seduta.
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I servoscala installati sulle parti comuni devono avere le seguenti caratteristiche:
- dimensioni:
- per categoria a) pedana non inferiore a cm 35;
- per categoria b) e c) sedile non inferiore a cm 35×40, posto a cm 40-50 da sottostante predellino per appoggio piedi di dimensioni non inferiori a cm 30×20;
- per categoria d) ed e) piattaforma (escluse costole mobili) non inferiore a cm 70×75 in luoghi aperti al pubblico.
- velocità:
- massima velocità riferita a percorso rettilineo 10 cm/sec;
- comandi:
- sia sul servoscala che al piano devono essere previsti comandi per salitadiscesa e chiamata-rimanda posti ad un’altezza compresa tra 70 cm e 110 cm.
Queste stesse caratteristiche debbono essere rispettate per i montascale da utilizzare all’interno degli appartamenti.
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Riepilogo delle regole
Contribuenti | Tutti |
Tipologia contratto d’appalto | Appalto per la realizzazione di interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, o acquisto e posa in opera dei singoli beni (servoscala) |
Pagamento | Bonifico dedicato ex art. 16-bis legge 917/1986 |
Aliquota detrazione | 75% |
Durata | Cinque anni |
Sconto o cessione | Sì |
Aliquota IVA | 4% |
Beni significativi | No |
Requisiti tecnici | Punti 8.1.12 e 8.1.13 D.M. 236/1989 |
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