Con l’articolo 119 de DL 34/2020 sono previsti una serie di requisiti da rispettare per ottenere la detrazione del 110% sugli interventi di efficientamento energetico, tra cui fondamentale è il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio (o una sola classe energetica qualora l’edificio parta già dalla classe A3). Il miglioramento della doppia classe deve essere dimostrato mediante attestato di prestazione energetica (APE) ante e post intervento, rilasciato da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Il decreto fa però riferimento all’APE previsto dall’art. 6 Dlgs 192/2005, ossia l’APE tradizionale (modello definito dal DM 26 giugno 2015 – Linee guida APE); tuttavia, non risulta possibile ottenere un unico attestato per un intero edificio condominio e, quindi, il DM MiSE 6 agosto 2020 (Decreto requisiti) ha definito un nuovo APE convenzionale, valido per l’intero edificio. Come eseguirlo? Chi può firmarlo? Leggi cosa cambia rispetto all’APE classico.
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APE convenzionale e classico per il Superbonus 110%
Il calcolo energetico va eseguito sin dalla verifica di fattibilità dell’intervento, così come una diagnosi energetica, in grado di definire gli interventi migliorativi e calcolare l’APE per verificare il salto di 2 classi. Per asseverare il miglioramento della doppia classe energetica dell’edificio occorre comunque terminare i lavori (o SAL di almeno il 30%) e poi redigere l’APE post operam.
APE per edificio condominiale
Per quanto concerne l’APE per un edificio condominiale (o con più unità immobiliari), è stato chiarito dal DM MiSE 6 agosto 2020 (al punto 12 dell’Allegato A) che ha introdotto il concetto di APE convenzionale, che è:
– un’attestato predisposto da un tecnico abilitato nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
– valido esclusivamente ai fini dell’attestazione del passaggio delle 2 classi energetiche per edifici con più unità immobiliari (condomini).
Come si fa?
Si evidenzia che ai fini della determinazione dei requisiti costruttivi (calcolo ex l.10/91) di cui al decreto requisiti minimi, l’edificio di riferimento si considera dotato degli stessi impianti di produzione di energia dell’edificio reale.
Differentemente, ai fini del calcolo dell’indice EPgl,nren,rif,standard (2019/21) per la classificazione dell’edificio (APE), esso si considera dotato degli impianti standard, escludendo quindi gli eventuali impianti a fonti rinnovabili presenti nell’edificio reale. Tale differenza è motivata dal fatto che nel caso del calcolo della prestazione energetica dell’immobile, riferirsi ad una tecnologia standard permette di valorizzare l’utilizzo di tecnologie più efficienti in termini energetici, sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni e riqualificazioni, dando riscontro di tali scelte nella classe energetica conseguita.
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D’altro canto, nella definizione dei requisiti minimi costruttivi per gli edifici nuovi e sottoposti a ristrutturazione importante, riferirsi agli stessi impianti di produzione di energia dell’edificio reale permette di garantire che su di essi, indipendentemente dalla tecnologia, siano rispettati requisiti minimi di efficienza più sfidanti lasciando al contempo al progettista maggiore libertà di scelta.
In pratica per l’edificio reale si calcola l’indice EPgl,nren utilizzando il sistema involucro + impianti reale e lo si confronta con l’indice EPgl,nren,rif,standard (2019/21) dell’edificio di riferimento (non reale) al quale sono stati attribuiti un ottimo involucro e impianti standard tradizionali che utilizzano vettori energetici prevalentemente non rinnovabili.
Va da sé che risulta più facile migliorare la classe energetica (che prende in considerazione solo il consumo di energia non rinnovabile) passando da un impianto di riscaldamento tradizionale a uno, ad esempio, a pompa di calore che non utilizza energia non rinnovabile. Pertanto il doppio salto di classe viene così facilitato.
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Ma in realtà la mera sostituzione dell’impianto termico non abbassa il fabbisogno energetico dell’edificio, così come pure non corregge quelle criticità che solo un buon intervento sull’involucro potrebbe migliorare (muffa, condensa, basse temperature superficiali che causano “discomfort” abitativo, spifferi ecc.).
Indice di prestazione termica
Pertanto si suggerisce chiaramente di adempiere ai requisiti richiesti per accedere al Superbonus (doppio salto di classe) ma, nel contempo, di progettare un intervento che migliori il comfort abitativo e diminuisca effettivamente il fabbisogno energetico dell’edificio. E questo lo si può fare prendendo in considerazione il parametro Prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro edilizio (rappresentato nell’APE dalle faccine smile).
Nell’APE sono indicate, infatti, oltre alla classe energetica basata sull’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’immobile, anche la prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro, ovvero del fabbricato al netto del rendimento degli impianti presenti. Tali informazioni sono fornite nella prima pagina dell’APE sotto forma di un indicatore grafico del livello di qualità, secondo quanto riportato nella tabella 3.
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Per quanto riguarda la prestazione energetica invernale dell’involucro, l’indicatore di cui alla tabella 3 è definito a partire dal valore dell’indice di prestazione termica utile per il riscaldamento dell’edificio di riferimento (EPH, nd, limite (2019/21)), ipotizzando, come indicato dal pedice, che in esso siano installati elementi edilizi dotati dei requisiti minimi di legge in vigore dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici, e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri. Tale valore è posto quale limite di separazione tra gli involucri edilizi di qualità alta e di qualità media.
Per quanto riguarda la prestazione energetica estiva dell’involucro, l’indicatore di cui alla tabella 4 è definito in base alla trasmittanza termica periodica YIE e all’area solare equivalente estiva per unità di superficie utile Asol,est/Asup utile di cui all’Allegato 1, capitolo 3 e Appendice A del decreto requisiti minimi.
Nel caso della trasmittanza termica periodica si prende in considerazione il valore medio pesato in base alle superfici, con l’esclusione delle superfici verticali esposte a Nord. Nel caso di immobili con esposizione esclusivamente Nord delle superfici verticali, la trasmittanza termica periodica . posta pari a 0,14.
APE convenzionale per edificio unifamiliare
Dopo i ragionamenti fatti, salta fuori un dubbio: per edificio unifamiliare occorre comunque elaborare un APE di scopo per la determinazione del salto di classe?
Il DM MiSE 6 agosto 2020 (al punto 12 dell’Allegato A), chiarisce il concetto di APE convenzionale solo per edifici con più unità immobiliari.
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In realtà, anche per gli edifici unifamiliari non si può parlare propriamente di APE, in quanto occorre sempre escludere dall’APE post operam i servizi non presenti nella condizione ante operam. Quindi, si deduce che l’APE convenzionale è tale anche per l’edificio unifamiliare.
Al riguardo si precisa che sarebbe stato opportuno probabilmente, anche in merito agli edifici unifamiliari, dare un nome diverso all’APE per l’attestazione del salto di classe, sia perché è elaborato da un tecnico abilitato che può essere anche il progettista o il direttore dei lavori (non c’è obbligo di terzietà come per l’APE classico), sia perché prevede regole diverse (ad esempio non va depositato al catasto energetico, APE ante e post devono essere redatte a parità di servizi ecc.). Per certi versi, sarebbe stato più opportuno quindi definire tale elaborato con un altro nome, al fine di evitare confusione.
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APE convenzionale e catasto energetico
L’APE convenzionale è stata introdotta pertanto ai soli fini del Superbonus e non deve essere assolutamente confusa con l’APE classica (prevista dall’art. 6 Dlgs 192/2005).
Puoi dedurre facilmente, quindi, che NON occorre depositare l’APE convenzionale al catasto energetico regionale, perché ha l’unico scopo di accertare l’avvenuto passaggio delle due classi energetiche.
Serve però eseguire la SCIA per l’agibilità (Titolo III, art. 24, 25 e 26 – dpr 380 /2001) che presuppone la redazione dell’APE classica e procedere l’accatastamento (se previsto in base al tipo di lavori effettuati). In questo caso a lavori ultimati l’APE va depositata al catasto energetico regionale, seguendo la procedura prevista per ogni regione italiana.
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