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3 Giugno 2022

Antincendio edifici civile abitazione: pubblicata RTV in vigore dal 29 giugno

rtv edifici residenziali

È in Gazzetta Ufficiale il DM 19 maggio 2022, contenente la Regola Tecnica Verticale con disposizioni di prevenzione incendi riguardanti gli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione di altezza antincendio maggiore di 24 m (edifici destinati prevalentemente ad abitazione includenti anche attività artigiane o commerciali, magazzini, attività professionali, uffici, …).

Ricordiamo che la presente regola segue la recente RTV che si applica alle chiusure d’ambito degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 > ne abbiamo parlato meglio qui <

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Vediamo nel dettaglio cosa prevede la regola.

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Cosa contiene la RTV

La RTV interviene sul Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015) più precisamente sull’Allegato 1, inserendo il capitolo V.14 dedicato agli edifici di civile abitazione.

La RTV definisce al suo interno:

  • Campo di applicazione
  • Classificazioni
  • Valutazione del rischio di incendio
  • Strategia antincendio
    • Reazione al fuoco
    • Resistenza al fuoco
    • Compartimentazione
    • Esodo
    • Gestione della sicurezza antincendio
    • Controllo dell’incendio
    • Rivelazione ed allarme
    • Operatività antincendio
    • Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

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Classificazione edifici

Ai fini della RTV gli edifici di civile abitazione sono classificati in relazione alla massima quota dei piani h:

  • HC: h ≤ 32 m;
  • HD: h ≤ 54 m;
  • HE: h ≤ 80 m;
  • HF: h > 80 m;

Le aree dell’attività sono classificate come segue:

  • TA: unità adibite a civile abitazione 0 ad uso esclusivo (es. appartamenti);
  • TB: unità destinate a piccole attività di tipo civile (es. attività artigiane o commerciali, magazzini, attività professionali, uffici);
  • TC: spazi comuni (es. scale e corridoi condominiali, atri, androni, terrazzi condominiali, rampe e passaggi in genere, sale riunioni con basso affollamento);
  • TM1: depositi o archivi di superficie lorda ≤ 25 m2 con carico di incendio specifico q≤1200 MJ/m2, oppure di superficie lorda ≤100 m2 con carico di incendio specifico q≤ 600 MJ/m2;
  • TM2: depositi o archivi di superficie lorda ≤400 m2 con carico di incendio specifico q≤1200 MJ/m2, oppure di superficie lorda ≤1000 m2 con carico di incendio specifico q≤600 MJ/m2;
  • TO: locali con affollamento > 100 occupanti (es. locali ad uso collettivo, sale conferenze, sale riunioni, …);
  • TT: locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
  • TZ: altre aree.

Inoltre, all’interno del capitolo dedicato alla gestione della sicurezza antincendio, vengono definite le misure preventive che devono essere attuate, ovvero:

  • corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele
    pericolose;
  • garanzia costante di disponibilità delle vie d’esodo, sgombre e sicuramente fruibili;
  • corretta manutenzione ed esercizio delle chiusure tagliafuoco dei varchi tra compartimenti;
  • riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell’uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate, …);
  • gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio (es. lavori a caldo, …), temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego di sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, …);
  • valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche all’attività (es. alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all’isolamento termico e acustico e agli impianti, …).

>> Scarica la RTV edifici civili <<

Consigliamo

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Foto:iStock.com/ChuangTzuDreaming

Fonte: EdilTecnico

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