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22 Marzo 2022

Anticipo fondo pensione per ristrutturazione prima casa, anche in caso di sconto in fattura?

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Come è noto, in caso di acquisto o ristrutturazione della prima casa (e se si posseggono determinati requisiti) è possibile ottenere l’anticipazione del TFR (>> ne abbiamo parlato in questo articolo) oppure l’anticipo da un fondo pensione.

Un quesito posto alla rubrica L’Esperto Risponde del Sole24Ore chiede se l’anticipazione dal fondo pensione sia ottenibile anche per interventi di riqualificazione energetica agevolati con Ecobonus in caso si opti per lo sconto in fattura. La risposta, in sintesi è: dipende.

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Anticipo fondo pensione per ristrutturazione prima casa

Il Dlgs 252/2005, all’articolo 11, comma 7, lettera b, prevede che un iscritto da almeno 8 anni alla previdenza complementare possa ottenere dal fondo pensione un’anticipazione sulla posizione individuale maturata, nella misura massima del 75% del totale, sia in caso di acquisto della prima casa di abitazione (per sé o per i figli) sia per la realizzazione di interventi di ristrutturazione (di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a, b, c, d, del Dpr 380/2001 – Testo Unico in materia edilizia), riguardanti la prima casa.

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In caso di sconto in fattura?

In caso di lavori di ristrutturazione, l’obiettivo di questa misura, come sottolineato anche dalla Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) in una risposta a quesito del maggio scorso, è quello di concorrere al pagamento delle spese effettivamente sostenute per realizzare questo tipo di interventi sulla prima casa.

Per questo motivo l’anticipazione dal fondo non può essere concessa per interventi che non comportano oneri a carico della persona interessata, come nel caso dello sconto integrale sul corrispettivo dovuto. In caso di sconto in fattura integrale infatti l’interessato non sosterrebbe alcuna “uscita di cassa” e non potrebbe quindi produrre prova del pagamento con bonifico parlante.

In caso invece di sconto parziale in fattura l’anticipazione può essere erogata, con riferimento all’effettiva spesa sostenuta, a condizione che questa sia documentata in base alla normativa stabilita dall’articolo 1, comma 3, della legge 449/1997 (legge di Stabilità 1998).

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Alternative?

In risposta al quesito, gli esperti Giuseppe Argentino (Responsabile del Servizio studi di un istituto di Patronato) e Marco Zandonà (Direttore dell’area fiscale dell’Ance) precisano che per ottenere l’anticipazione del fondo, oltre allo sconto parziale, è comunque possibile optare per la cessione del credito al posto dello sconto in fattura, effettuando quindi il pagamento diretto per poi cedere il credito a terzi o a banche e intermediari finanziari (articolo 121 del Dl 34/2020).

In questo modo il pagamento dei lavori (se effettuato con bonifico tracciabile) avviene regolarmente, e quindi le spese risultano come effettivamente sostenute.

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Immagine: iStock/ArLawKa AungTun

Fonte: EdilTecnico

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