L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito un chiarimento sul calcolo del compenso del progettista in caso di avviso dell’indagine di mercato, nella fase antecedente alla procedura negoziata.
Con una nota viene precisato che il compenso del progettista va indicato anche in caso di avviso dell’indagine di mercato, al fine di rendere pubbliche le prestazioni richieste e dare così la possibilità, a chi volesse partecipare, di verificare la congruità dell’importo stabilito e valutare la convenienza (quindi se concorrere o meno alla gara).
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La precisazione dell’ANAC è stata fatta in merito all’istruttoria che riguarda l’affidamento del servizio di progettazione di un edificio adibito a polo di infanzia a Pesaro avviato attraverso i fondi messi a disposizione dal PNRR.
La remunerazione in rapporto ai livelli di progettazione è un altro aspetto analizzato nella nota dove si legge che la stazione appaltante deve remunerare ogni prestazione svolta anche se riconducibile al livello di progettazione omesso.
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Il caso
La segnalazione è partita dal Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) che ha fatto presente l’”anomalia” sul corrispettivo a base della gara in questione non coincidente con l’importo calcolato con i parametri del decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016 di cui, ricorda ANAC, le stazioni appaltanti sono obbligate ad attenersi negli appalti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.
In risposta il Comune di Pesaro ha dichiarato di aver avviato una indagine di mercato per verificare la presenza di eventuali operatori economici interessati a partecipare alla selezione e pertanto per l’Ente tale avviso quindi non costituisce procedura di gara, la quale avrebbe comportato l’obbligo di riportare nei documenti di gara il procedimento adottato per la determinazione dell’importo del corrispettivo.
Circa l’incongruenza con l’importo calcolato dal CNI e l’omissione dei livelli di progettazione, il Comune precisa che l’oggetto dell’appalto riguarda un unico livello di progettazione “definitiva-esecutiva”, pertanto l’importo non è lo stesso che si otterrebbe attraverso il calcolo regolamentato dal decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016 in quanto questo considera alcune prestazioni che non sono richieste dalla stazione appaltante.
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Le anomalie rilevate dall’ANAC
Circa l’indicazione del compenso, ANAC precisa che tra le informazioni da indicare nell’avviso di avvio dell’indagine di mercato c’è il valore dell’affidamento la cui quantificazione non può essere determinata a prescindere dal calcolo dei compensi che saranno posti a base d’asta. Questo perché è necessario garantire la massima trasparenza e correttezza.
Tuttavia, l’Autorità precisa che le stazioni appaltanti possono derogare all’obbligo di determinare il corrispettivo a base d’asta attraverso le tabelle del decreto “Parametri”, ma solo se viene fornita un’adeguata motivazione (che invece è mancata in questo caso specifico).
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ANAC ha espresso il proprio parere sull’aspetto che riguarda l’omissione dei livelli di progettazione, la cui fusione non comporta il riassorbimento della remunerazione della prestazione.
A tal proposito, nella nota viene ripreso il comunicato del presidente Giuseppe Busia – Appalti pubblici, la fusione di livelli di progettazione non comporta riduzione di compensi – attraverso il quale è stato precisato che quando la stazione appaltante omette livelli di progettazione, non li sopprime ma li unifica al livello successivo che deve contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso.
Per questo la stazione appaltante, nel calcolare il compenso da riconoscere al progettista, deve considerare tutte le prestazioni richieste per l’incarico oggetto dell’affidamento anche se riconducibili ai livelli di progettazione omessi, altrimenti il rischio è quello di violare il principio dell’equo compenso.
>> Scarica il chiarimento ANAC 20 luglio 2022 <<
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