Il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani nei giorni scorsi ha presentato un piano per limitare il consumo di gas in Italia, che come sappiamo si è reso necessario a causa dell’incremento del prezzo dell’energia innescato dalla guerra in Ucraina.
Considerando che il consumo di gas utilizzato per il riscaldamento è una delle voci che ha maggior impatto sul consumo energetico nazionale complessivo, molte delle misure presentate e inserite nel DM 383 del 6 ottobre 2022 prevedono quindi limitazioni all’accensione del riscaldamento.
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In particolare la decisione che è stata presa per la stagione invernale 2022-2023 è quella di accorciare di 15 giorni il periodo in cui gli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale potranno rimanere accesi (rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del DPR n.74/2013).
Inoltre è stato deciso di ridurre di un’ora al giorno il periodo di accensione degli impianti e, infine, di abbassare di un grado i valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati (17 °C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, 19 °C per tutti gli altri edifici, abitazioni comprese).
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La data di accensione degli impianti di riscaldamento è così posticipata di 8 giorni, e quella di fine esercizio anticipata di 7 giorni. Ma da che giorno potranno quindi essere accesi i termosifoni quest’anno? Dipende dalla propria zona climatica.
Come è noto, in Italia ci sono sei zone climatiche (dalla A, la più calda, alla F, la più fredda) in cui sono stabilite per legge le date in cui si possono tenere accesi i termosifoni durante l’inverno, in base appunto alle caratteristiche climatiche della zona.
Normalmente il calendario è il seguente:
Fascia | Da [GG] | A [GG] | Ore giornaliere | Data inizio | Data fine |
A | 0 | 600 | 6 | 1 dicembre | 15 marzo |
B | 601 | 900 | 8 | 1 dicembre | 31 marzo |
C | 901 | 1400 | 10 | 15 novembre | 31 marzo |
D | 1401 | 2100 | 12 | 1 novembre | 15 aprile |
E | 2101 | 3000 | 14 | 15 ottobre | 15 aprile |
F | 3001 | +∞ | nessuna limitazione (tutto l’anno) |
fonte: wikipedia, a questa pagina
Quest’anno invece, in base al nuovo piano, i termosifoni saranno attivati 8 giorni dopo la consueta data di inizio esercizio e spenti 7 giorni prima del solito, e sarà ridotto di un’ora il periodo giornaliero di riscaldamento consentito, tranne nella zona F, che comprende i luoghi più freddi, dove neanche quest’anno ci saranno limitazioni.
Accensione riscaldamento: calendario 2022-2023
La situazione 2022-2023 sarà quindi la seguente:
Fascia | Da [GG] | A [GG] | Ore giornaliere | Data inizio | Data fine |
A | 0 | 600 | 5 | 8 dicembre | 7 marzo |
B | 601 | 900 | 7 | 8 dicembre | 23 marzo |
C | 901 | 1400 | 9 | 22 novembre | 23 marzo |
D | 1401 | 2100 | 11 | 8 novembre | 7 aprile |
E | 2101 | 3000 | 13 | 22 ottobre | 7 aprile |
F | 3001 | +∞ | nessuna limitazione (tutto l’anno) |
Per capire in che zona climatica si trova il proprio comune è possibile consultare questo documento che illustra la suddivisione in zone ad opera del Ministero della Transizione Ecologica attualmente in vigore (datato 2016, come aggiornamento progressivo rispetto al 1993).
La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, comunque, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, potranno autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta.
Inoltre le limitazioni non si applicheranno agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
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Al fine di agevolare l’applicazione delle nuove disposizioni, ENEA pubblicherà a breve un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento, che gli amministratori di condominio potranno rendere disponibile ai condomini.
Altre misure di risparmio energetico
All’interno del nuovo Piano Nazionale, oltre alle misure per lo stoccaggio e per la regolazione del riscaldamento, sono contenute anche indicazioni per il risparmio energetico. Tra queste indicazioni:
- riduzione della temperatura e della durata delle docce;
- utilizzo anche per il riscaldamento invernale delle pompe di calore elettriche usate per il condizionamento estivo;
- abbassamento del fuoco dopo l’ebollizione e la riduzione del tempo di accensione del forno;
- utilizzo di lavastoviglie e lavatrice a pieno carico;
- distacco della spina di alimentazione della lavatrice quando non in funzione;
- spegnimento o inserimento della funzione a basso consumo del frigorifero quando in vacanza;
- non lasciare in stand by TV, decoder, DVD, ecc.;
- riduzione delle ore di accensione delle lampadine.
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Immagine: iStock/Vlad Yushinov