Come anticipato, la Legge di Bilancio 2022, tra tutte le conferme e le modifiche ai bonus edilizi, ha introdotto anche una nuova agevolazione: quella del 75% per gli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Per tutto il 2022 quindi gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche su edifici esistenti potranno godere di un’agevolazione del 75% che potrà essere utilizzata direttamente in dichiarazione dei redditi, in cinque quote annuali di pari importo, oppure mediante le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).
Questo a meno che non si riesca ad inserire questi interventi direttamente tra gli interventi trainati nell’ambito del Superbonus 110%. Se invece non si usufruisce del Superbonus e le spese sono sostenute in anni diversi dal 2022 è comunque possibile usufruire del Bonus Ristrutturazione 50%.
Si tratta della prima agevolazione dedicata esclusivamente all’abbattimento delle barriere architettoniche, che si va ad aggiungere a quelle già previste dalla normativa per eliminare le barriere architettoniche in edifici esistenti. Sottolineiamo che l’agevolazione non è riservata esclusivamente alle persone con disabilità, ma ne possono usufruire tutti.
Bonus Barriere Architettoniche 75%, come funziona
La Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021 n. 234 >> qui il testo ufficiale e definitivo), all’art. 1, comma 42 aggiunge al Decreto Rilancio l’articolo 119-ter, dal titolo Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.
Il bonus è pari al 75% delle spese documentate sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, e come dicevamo può essere portato in dichiarazione dei redditi (da ripartire in 5 anni), oppure si può cedere il credito o chiedere lo sconto in fattura.
Limiti di spesa
La detrazione del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Per quali interventi
L’agevolazione spetta per tutti gli interventi finalizzati ad abbattere le barriere architettoniche in edifici esistenti. Questi interventi devono però necessariamente rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche e, in caso di sostituzione di un impianto esistente, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
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